Identificativi e funzione della facciata
La facciata comunemente viene identificata nella parte più esterna dell’edificio. Rientra nella categoria dei muri maestri
ed è oggetto di proprietà comune tra tutti i condomini, in quanto
costituisce una delle strutture essenziali ai fini della esistenza
dell’edificio. La facciata può considerarsi un parte comune necessaria
in quanto svolge una duplice funzione: quella conformativa-strutturale
del fabbricato ed anche di destinazione rappresentativa ed estetica
dello stesso.
La facciata di prospetto, rientra tra gli
elementi strutturali ed afferisce la parte più esterna dell’edificio. Il
legislatore nell’art. 1117 del codice civile la elenca esplicitamente
tra i beni comuni, salvo patto contrario. La giurisprudenza ha avuto
modo di chiarire che essa rientra nella categoria dei muri maestri, ex
art. 1117 comma 1 cod. civ., e forma oggetto di proprietà comune dei
diversi piani o porzione di piani riuniti in condominio (Cass.
298/1997; Trib. Torino, 3 giugno 1987). La legge n.220/2102, che
entrerà in vigore il prossimo 18 giugno, ha espressamente compreso tale
manufatto nelle parti comuni.
In base alla sua
conformazione, la facciata imprime l’edificio di un determinato decoro
architettonico, in quanto rappresenta l’insieme delle linee e delle
strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dello stabile
e determinano una fisionomia ed un particolare pregio artistico, dando
ad esso una specifica identità (Trib. Roma Sez. V, 22-09-2011). Per
tali motivi devono così ritenersi vietati e quindi lesivi, tutti quegli
interventi sulla facciata che possano comportare una disarmonia
dell’insieme ed un conseguente deprezzamento dell’intero stabile.
Alcuni limiti più stringenti possono essere contenuti in un regolamento
di condominio di natura contrattuale, il quale ben può prevedere norme
che vietano qualsiasi cambiamento della facciata e dell’aspetto
generale dell’edificio rispetto a quello esistente al momento della sua
costruzione. In tali casi l’amministratore del condominio è
legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione
assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di finestre
aperte abusivamente, in contrasto con il regolamento, sulla facciata
dello stabile condominiale, da taluni condomini, in
quanto tale atto, essendo diretto a conservare il decoro
architettonico dell’edificio contro ogni alterazione dell’estetica
dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti
alle parti comuni dell’edificio.(Cass. civ. Sez. II, 17-06-2010, n.
14626).
Gli adempimenti per la coloritura di edifici di particolare pregio artistico: i limiti dell’autorizzazione paesaggistica
A seconda della differente tipologia di edificio, vi sono delle
procedure diverse da seguire per effettuare la tinteggiatura della
facciata. Gli edifici, se esposti alla pubblica vista, debbono
soddisfare le esigenze di pubblico decoro e dell’estetica ambientale,
sia per la tipologia dei materiali impiegati sulle facciate che per le
tinteggiature e per gli eventuali apparati decorativi.
In
tale contesto le scelte operate dai condomini sul colore delle facciata
del loro edificio sono molto limitate soprattutto se trattasi di un
edificio posto in una determinata zona vincolata.
Per gli
interventi di coloritura delle facciate che modifichino l’aspetto
esteriore degli edifici o delle loro pertinenze in zone soggette a tutela paesaggistica
(Parte III del D.Lgs. 42/2004), i proprietari, per conto del proprio
amministratore, devono richiedere il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica quando l’intervento ecceda i limiti della manutenzione
straordinaria e alteri lo stato dei luoghi, secondo quanto stabilito dal
D.Lgs. 42/2004. L’autorizzazione paesaggistica ha effetto anche quale
nulla osta colore e viene rilasciata sulla base della prescritta
relazione paesaggistica, accompagnata dalla scheda colore
preventivamente concordata con gli uffici della sezione Tutela e
Pianificazione del Paesaggio. Per tutti gli altri interventi di
coloritura delle facciate, i proprietari devono richiedere il rilascio
del nulla osta colore, sia quando si mantengano le tinte, sia quando
vengano modificate.
Il Piano del Colore
Il Piano del Colore organizza e stabilisce le norme e le procedure
da seguire per la tinteggiatura degli edifici d’epoca al fine di
riqualificare l’immagine della città. Tutte le operazioni inerenti la
tinteggiatura di facciate verso via o verso cortili, androni e scale di
interesse storico, portici e muri di cinta, sono soggette ad
autorizzazione comunale.
Il Piano del Colore prevede le
scadenze entro le quali i proprietari degli edifici devono procedere al
ripristino delle loro facciate. Per le facciate degli edifici storici i
regolamenti possono richiedere una ritinteggiatura ogni dieci anni,
ogni vent’anni per gli altri immobili che non rientrano nei centri
storici.
Soggetto competente e documentazione necessaria
Il progettista che ha ricevuto mandato dall’amministratore del condominio,
procede ad istruire la pratica per la richiesta del nulla osta.
Ricordiamo che è indispensabile analizzare preliminarmente cosa
dispone:
Infatti per gli edifici siti in zone soggette a tutela paesaggistica, i proprietari dovranno
BREVE VADEMECUM DELLA DOCUMENTAZIONE