Danni da lastrico solare, piove in casa, continuano le sentenze sulla condanna ai sensi dell'art. 1126 c.c.
Se vi piove in casa ed il fenomeno proviene dal
lastrico solare di proprietà esclusiva del vostro vicini, sappiate che
fin tanto che le Sezioni Unite non si pronunceranno su questo tipo di
responsabilità, salvo il caso di danni palesemente causati dal vicino,
anche voi dovrete contribuire alle spese di rifacimento di quella parte
d'edificio.
In buona sostanza la funzione del lastrico (al di là della sua proprietà ed uso) incide sulle responsabilità connesse
alla sua manutenzione e di conseguenza sulle obbligazioni risarcitorie
derivanti dalla trascuratezza nell'approntare la prima.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18164 depositata in cancelleria il 25 agosto 2014.
Il caso è di quelli ricorrentissimi:
il proprietario del piano sottoposto ad un terrazzo a livello fa causa
al titolare di quest'ultimo per vedersi riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno derivante dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dallo stesso terrazzo.
In
primo grado il Tribunale condanna il convenuto al risarcimento del
danno, mentre la situazione muta sensibilmente in appello. Secondo i
giudici del gravame, infatti, alla manutenzione del lastrico solare, sia
esso dato in uso o di proprietà esclusiva, devono concorrere anche i
proprietari degli appartamenti sottostanti. Le proporzioni, affermano i
giudici di secondo grado, sono quelle stabilite dall'art. 1126 c.c.,
ossia un terzo della spesa a carico del proprietario o utilizzatore
esclusivo e due terzi a carico dei proprietari sottostanti.
L'originario
attore non ci stava (in questo modo due terzi della spesa di
risistemazione e risarcimento sarebbero gravati su di lui) e proponeva
ricorso per Cassazione. Gli ermellini, come anticipato, hanno
respinto il ricorso, perché con riferimento al lastrico solare, più che
alla proprietà bisogna fare riferimento alla funzione di quella parte
d'edificio.
Si legge in sentenza che “poiché
il lastrico solare dell'edificio svolge la funzione di copertura del
fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è
attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di
provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti
tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con
il titolare del diritto di uso esclusivo. Ne consegue che dei danni
cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua
provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione,
rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di
conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126
c.c.(Cass., 29 aprile 1997, n. 3672)” (Cass. 25 agosto 2014 n.
18164). Insomma una forma di responsabilità ai sensi dell'art. 1126 c.c.
e non come per gli altri casi d'infiltrazioni per danno da cose in
custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il riferimento iniziale alle Sezioni Unite
è dato dal fatto che nello scorso mese di giugno fu la stessa Seconda
Sezione della Corte di Cassazione a sollecitare il Primo Presidente a
valutare l'opportunità di rimettere il tutto davanti alle suddette
Sezioni Unite al fine di addivenire ad un cambio d'indirizzo. Scopo:
applicare anche ai casi come quelle esaminato l'art. 2051 c.c. e non
l'art. 1126 c.c.