La delibera assembleare è immediatamente efficace e non bisogna attendere 30 giorni per eseguirla
“ Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa ”. Così recitano i primi due commi dell’art. 1137 c.c. Nel caso di deliberazioni annullabili il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni che per i dissenzienti (cui vanno equiparati gli astenuti) decorrono dal momento della sua adozione mentre per gli assenti dal momento della comunicazione del verbale. Le delibere nulle, invece, possono essere impugnate in ogni tempo. Per completezza è utile ricordare che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, " sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprieta' esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto"; sono, invece, annullabili "le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarita' nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggettoz" (Cass. SS.UU. n. 4806/05). Per completezza è bene ricordare che l’azione d’impugnazione va proposta tramite ricorso (o citazione) all’autorità giudiziaria competente, ossia al Tribunale o al Giudice di pace del luogo in cui è ubicato il condominio. A partire dal 21 marzo 2012 anche per l’impugnazione delle deliberazione assembleari, prima dell’azione giudiziaria, sarà necessario provvedere al tentativo obbligatorio di conciliazione. Ciò detto vale la pena domandarsi quale sia la sorte delle deliberazioni assunte dall’assemblea condominiale durante la pendenza del termine entro il quale le si può impugnare giudizialmente. In effetti è prassi che molti amministratori attendano lo spirare dei trenta giorni per dare esecuzione a quanto deciso in riunione. Ebbene questa posizione di prudenza, per quanto giustificabile da un punto di vista strettamente pratico, non trova riscontro nell’ambito normativo. Infatti a leggere il summenzionato art. 1137, secondo comma, c.c. appare evidente che solamente una decisione dell’Autorità Giudiziaria, tra l’altro su istanza di parte, possa sospendere l’efficacia di una deliberazione. In sostanza la decisione dei condomini resta efficace sempre e comunque nonostante l’impugnazione, eccezion fatta per il caso in cui il giudice adito non decida per la sospensione. Dello stesso avviso il Tribunale di Bologna che in una sentenza resa all’inizio dell’anno ha affermato che la deliberazione assembleare e immediatamente esecutiva ed il termine dei 30 giorni è previsto solamente come termine limite per proporre impugnare (cfr. Trib. Bologna 11 gennaio 2011).