Siamo amministratori di condominio innovatori e offriamo assistenza nell’espletamento di tutti gli adempimenti e le pratiche connesse all’immobile, gestione pratiche amministrative, tecniche e legali.
Superbonus, basta la CILA. Cade l'obbligo di certificazione dello stato legittimo, la conformità urbanistica diventa elemento secondario
Nella tarda serata del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il così detto decreto Semplificazioni (d.l. n. 77 del 31 maggio 2021), atto contenente disposizioni in materia di PNRR e attesissimo dagli addetti ai lavori in ambito condominio perché contenente norme in materia di superbonus.
Le attese non hanno tradito l'aspettativa.
La semplificazione obiettivamente c'è stata.
Si
badi: non è che da oggi per usufruire del superbonus non ci vorrà
nessun requisito, l'immobile non potrà essere abusivo, per intenderci,
ma sicuramente vengono meno molto delle perplessità che avevano bloccato
una maggior ricorso alla procedura, specie per delle resistenze da parte dei tecnici.
Entriamo nel dettaglio.
Superbonus, le nuove norme
Oggetto d'intervento è stato il comma 13-bis
dell'art. 119 d.l. Rilancio, quello dedicato alla certificazione della
conformità urbanistica, che è stato completamente riscritto e che da
oggi recita:
Comunicazione di inizio lavori asseverata:
si tratta di quella forma autorizzativa considerata intermedia tra gli
interventi in edilizia libera e quelli soggetti a permesso di costruire.
Il comma lo dice espressamente: la presentazione
della CILA non necessita dell'attestazione dello stato legittimo
dell'immobile, ma solamente degli estremi del titolo che ha previsto la
realizzazione dell'edificio. Insomma quella che un tempo si chiamava
licenza edilizia (o concessione, oggi permesso di costruire).
Superbonus, decadenza dal beneficio fiscale più difficile
Il decreto Semplificazioni è intervenuto anche in materia di decadenza dal beneficio fiscale,
il famigerato art. 49 d.p.r. n. 380/01, ovvero un altro degli
spauracchi di questi mesi, assieme a quello della conformità
urbanistica, ossia la decadenza dal beneficio del 110%.
L'art. 33 del d.l. n. 77 del 31 maggio 2021 interviene anche su questo aspetto. Il nuovo comma 13-bis vigente da oggi specifica che la decadenza dal beneficio fiscale per gli interventi rientranti nel superbonus del 110% opera solamente se la procedura viola aspetti concernenti la CILA e l'attestazione della costruzione ante 1967.
Si
badi: ciò non toglie, lo spiega l'inciso finale del comma così
riscritto, che non si possano eseguire controlli circa la legittimità
degli immobili oggetto d'intervento, ma questi non incidono sulla
detrazione del 110%. In buona sostanza, il 110% non è anche un maxi
condono, ma da oggi le difformità edilizio urbanistiche avranno un impatto minore.