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IL D.LGS 81/08 ( ex 626/94) DEFINISCE IL QUADRO GENERALE DEL VETRO IN EDILIZIA
Il D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 denominato “Testo Unico sulla sicurezza” e’entrato in vigore il 15 MAGGIO 2008 da attuazione all’art. 1 legge del 3 agosto 2007 N. 123 e disciplina adeguandosi alle nuove direttive Europee il campo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro .
Comma 1.6.11 del Testo Unico (allegato IV) : Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c’e’ il rischio che i lavoratori possono rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici , queste devono essere protette contro lo sfondamento , cioe’ essere di sicurezza in caso di rottura accidentale o provocata da atti vandalici , prevedendo sanzioni severe per l’inadempienza;
Comma 1.3.6. del Testo Unico (allegato IV): Le pareti trasparenti o traslucide , in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1mt. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all’altezza di 1mt dal pavimento , tale altezza e’ elevata quando ciò e’ necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora essi vadano in frantumi , prevedendo severe sanzioni in caso di inadempienza ;
Comma 1.9.2.4. del Testo Unico (allegato IV) : Le finestre , i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da impedire un eccessivo soleggiamento dei luoghi di lavoro , tenendo conto del tipo di attivita’ e della natura del luogo di lavoro , al fine di tutelare con mezzi adeguati la vista degli operatori specie di quelli che operano su videoterminali dai riflessi esterni prevedendo sanzioni severe per l’inadempienza .
Comma 1.3.7. del Testo Unico (allegato IV) : Le finestre , i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono essere aperti , chiusi, fissati in tutta sicurezza
Comma 1.9.2.1. Del Testo Unico (allegato IV) : La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro , tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori .
Comma 1.9.2.4 Del Testo Unico (allegato IV) : Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro , tenendo conto del tipo di attività e della natura del Luogo di lavoro.
Comma 1.9.2.5. Del Testo Unico (allegato IV) : Quando non e’ conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente Si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche Localizzate o mezzi personali di protezione .