Dopo aver parlato e aver ifatto comprendere il perchè i condomini
morosi non debbano essere affissi in bacheheca appare opportuno parlare
di un'altra problematica, ahime, sempre più attuale.
Il condominio, per ragioni di sicurezza può dotarsi di sistemi di videosorveglianza?
La risposta è si, ma con delle limitazioni.
L'articolo 1122 ter c.c. che regola: "Le deliberazioni
concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti
volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate
dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo
1136" determina la possibilità di dotare il condominio di sistemi
di videosorveglianza tenendo ben presente quanto cosa impone l'art. 134
Decreto legislativo n 196/2003.
Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sotoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di
immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme
semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e
la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
La delibera, infatti non basta da sola per poter installare la telecamera.
Una limitazione è che l'impianto di videosorveglianza deve essere appositamente segnalato, con appositi cartelli.
Le telecamere dovranno solo ed esclusivamente riprendere le aree
comuni da controllare, evitando la ripresa di aree circostanti, quali
strade, marciapiedi, aree commerciali e tutto quello che possa non
ricadere nella sicurezza del condominio e leda la privacy del non
condomino (terzo).
Si evince quindi, che l'installazione deve essere fatta seguendo due
regole contestuali e cumulative: il posizionamento delle stesse e le
riprese.
Le immagini dovranno essere conservate, con appositi strumenti per un
periodi di 24-48 ore da un responsabile del trattamenti dei dati
persionali, che può essere anche l'amministratore, che è già
responsabile dei dati personali e sensibili di ognio condomino.
Un accorgimento che l'assemblea dovrebbe avere, onde eviatre anche
possibili denunce è quello di individuare le parti comuni di interesse
dove posizionare le telecamere.
A volte potrebbe succedere che sia un condomino a voler installare la telecamera (non serve delibera assembleare).
La legge cosa impone?
Che modalità si adoperano?
L'unica restrizione è che non devono essere inquadrate le parti comuni.
Spero con questo articolo di aver fatto chiarezza e fatto comprendere
se dotare il condominio di un sistema di videosorveglianza che nel suo
piccolo può essere un deterrente.