La certificazione dell'impianto elettrico condominiale. Un requisito importante e spesso trascurato dai condòmini.
Gli impianti elettrici, dice l'art. 1117 n. 3 c.c., sono comuni “fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza”.
Come ogni impianto individuato nel D.M. 37/08 anche quello elettrico condominiale deve possedere determinati requisiti e specifiche tecniche risultanti dalle certificazioni rilasciate dal tecnico abilitato che lo ha realizzato.
Spieghiamo meglio la questione.
Supponiamo che l'impianto elettrico condominiale sia molto datato, sprovvisto di alcuna certificazione e che l'assemblea decida di rifarlo completamente. L'intervento dovrà essere considerato un'opera di manutenzione straordinaria che si sostanzierebbe in un rifacimento ex novo o comunque in qualcosa di molto simile.
Questi lavori, secondo il D.M. 37/08, dovranno essere eseguiti da imprese abilitate ed iscritte in specifici registri tenuti dalle camera di commercio e dovranni essere eseguiti sulla scorta di un progetto realizzato da un tecnico competente avente i requisiti richiesti dal suddetto decreto.
Detti lavori dunque devono essere considerati alla stregua di interventi conservativi delle parti comuni sicché la spesa per la loro realizzazione dev'essere sostenuta da tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà, restando salva l'ipotesi di condominio parziale, rispetto alla quale sarebbero chiamati a contribuire solamente i proprietari dell'impianto (cfr. art. 1123, primo e terzo comma, c.c.).
Al termine dei lavori, ex art. 7 comma 1 D.M. 37/08, “previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. All'interno della dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I del decreto, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5”.
A tal uopo, il rilascio della certificazione non può essere subordinato al pagamento dell'opera. Essa, infatti, non rientra nel novero delle prestazioni corrispettive che possono essere rifiutate nel caso d'inadempimento della controparte risultando un adempimento burocratico finalizzato alla certificazione della regolarità dell'opera già eseguita.
Pertanto, che cosa succede se l'impianto condominiale è sostanzialmente conforme alle regole dell'arte ma manca dell'obbligatoria certificazione di conformità? In tal caso (ci viene sempre in aiuto l'art. 7, comma 6 D.M. 37/08) qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile “tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.
Il costo della dichiarazione di rispondenza dev essere posta a carico dei condòmini, salvo il caso in cui la stessa si rendesse necessaria per mancata produzione da parte dell'impresa.
In tal caso però, previa anticipazione verso il professionista, il condominio potrebbe rivalersi sulla ditta esecutrice dei lavori.
Si ricorda, inoltre, che l'ottenimento di una dichiarazione di rispondenza successiva ad un controllo non estingue l'illecito e la sanzione.
Il condominio deve, perciò, provvedere ad ottenere le certificazioni degli impianti di cui al D.M. 37/08, in quanto obbligatorie per legge e necessarie anche per la corretta tenuta dell'anagrafe condominiale.