Amministrazioni Condominiali VIVI DANIELE

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L’uso dei posti auto esistenti.

Il criterio che deve essere seguito nel determinare le modalità dell’uso dei posti auto nel cortile condominiale è quello dettato dall’art. 1102 C.C. ovvero il principio della parità di godimento da parte di tutti i condomini. Le modalità d’uso dei posti auto potranno essere specificate nel regolamento condominiale. Ovviamente non sorgeranno contestazioni laddove il cortile possa ospitare tutte le auto dei condomini; in caso, invece, di parcheggi non equivalenti per numero e/o per comodità di accesso, dimensioni ecc. sarà opportuno stabilire nel regolamento i criteri da adottare al fine di non ledere il diritto al pari uso di tutti i condomini (si potrà adottare ad esempio il criterio della rotazione o del sorteggio). L’uso dello spazio adibito a parcheggio viene generalmente ottimizzato attraverso la delimitazione a mezzo strisce di posti auto da assegnare – ove possibile, cioè ove vi sia spazio per il parcheggio delle auto di tutti i condomini – in uso esclusivo ai singoli condomini (Cass. Civ. 16.6.2005 n. 12873) in proporzione ai millesimi di proprietà. L’assemblea non può invece deliberare a maggioranza di assegnare i posti auto in via esclusiva, definitiva e permanente ai singoli condomini ove non vi sia spazio sufficiente per tutti, in tal caso sarà necessaria l’unanimità. L’assemblea non può neppure deliberare a maggioranza che la scelta del posto auto venga effettuata dai condomini in base alla consistenza dei millesimi di cui sono titolari: in tale ipotesi, infatti, il criterio da seguire è quello indicato dall’ art. 1102 C.C. che ponendo il limite del “pari uso” impedisce che alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune dal punto di vista qualitativo, diverso da quello degli altri (Cass. Civ. 7.12.2006 n. 26226).  Conseguentemente, nel caso non vi sia spazio tale da consentire il parcheggio per tutti i condomini sarà il regolamento condominiale a stabilire le modalità di utilizzo (tramite sorteggio o turnazione tra i condomini dell’uso del posto auto). Il regolamento condominiale dovrà specificare le modalità della sosta degli autoveicoli precisando se debba intendersi la possibilità di un parcheggio “stabile” ovvero di una sosta temporanea, ad es. per carico/scarico (Trib. Milano 25.5.1992).   

 

E’ possibile cedere in locazione il cortile condominiale per uso parcheggio soltanto ad alcuni condomini, tuttavia, trattandosi di delibera lesiva del diritto di tutti i condomini di usare la cosa comune in proporzione alla rispettiva quota, è necessaria l’unanimità dei consensi (Trib. Milano 12.2.1987).