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RUMORE E VIBRAZIONI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – ADEMPIMENTI
Il Titolo VIII, Capo I, II e III del D. Lgs. n. 81/2008 riguarda la prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, in particolare i rischi lavorativi derivanti da esposizione professionale a rumore e vibrazioni meccaniche. L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ex ISPESL), ha realizzato le prime indicazioni applicative per la corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro (“Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime indicazioni applicative”) e che sostituiscono le precedenti Linee guida operative per l’applicazione dei D.Lgs. 187/2005 (rumore) e 195/2006 (vibrazioni). “Relativamente agli agenti fisici l’emanazione del Decreto Legislativo 81/2008, pur essendosi fondamentalmente ispirata alla legislazione previgente, ha posto in capo alle aziende obblighi di valutazione e gestione del rischio che presentano anche elementi di novità”. Di particolare rilievo risulta il punto 1.01, riguardante l’entrata in vigore dei diversi capi del titolo VIII del decreto. Secondo questi orientamenti, il Capo I del DLgs.81/2008 è in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 30 luglio 2008 (ora da intendersi come 1 gennaio 2009, a seguito di modifica introdotta dalla legge n. 128/2008). Tale scadenza riguarda anche l’entrata in vigore del Capo II e Capo III, per quanto concerne invece il Capo IV (Campi elettromagnetici) e Capo V (Radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi. Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione della direttiva 2008/46/CE, l’entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Ricordiamo che l’art. 181 prevede che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici”, mentre l’art. 180 precisa che “per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all’art. 180. Va pure segnalato il punto 2.01 di queste indicazioni Ispesl-Regioni, riguardante il comportamento delle aziende che hanno già effettuato la valutazione del rischio rumore ai sensi della normativa previgente (Titolo V-bis del DLgs.626/94). Il documento citato afferma correttamente che, innanzitutto bisogna evitare di dare una interpretazione burocratica dell’esigenza di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, aggiornandolo solo qualora le variazioni introdotte dal Titolo VIII del DLgs.81/2008 richiedano azioni di prevenzione precedentemente trascurate o non richieste. La valutazione del rischio con misurazioni, effettuate con metodologie e strumentazione adeguate, deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi: L(EX) e L(Cpicco) degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C) Presenza delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, ) Individuazione delle aree con L(Aeq) > 85 dB(A) e/o L(Cpicco) > 137 dB(C) Verifica dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI-uditivi Indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex art.190, comma 2, quando L(EX) > 80 dB(A) e/o L(Cpicco) > 135 dB(C). L’aggiornamento della valutazione è necessario se tali 5 elementi non sono presenti e nei casi in cui sono presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A) / 135 dB(C)) ed il valore superiore di azione (85 dB(A) / 137 dB(C)) e l’azienda non aveva provveduto alla individuazione del programma di misure tecniche e organizzative in quanto nella legislazione precedente questo diveniva obbligatorio solo al superamento del valore superiore di azione. Nuova UNI 9432 sul rumore negli ambienti di lavoro E’ stata pubblicata la nuova versione della Uni 9432: 2008 “Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro”, la norma tecnica elaborata dall’Ente nazionale italiano di unificazione che contribuisce all’applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro La norma contribuisce all’applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale decreto recita infatti che “… I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche” (art. 190 comma 3).