Amministrazioni Condominiali Immobiliari Corrado Mascolo

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Laureato in Giurisprudenza e specializzato in materia condominiale, il Dott. Corrado Mascolo vanta una esperienza pluriennale nella gestione e amministrazione condominiale, che segue secondo i principi della chiarezza e trasparenza.

L'AUTOCONVOCAZIONE COME POTERE DEI CONDOMINI

In materia condominiale, oltre alle attribuzioni riconosciute all'amministratore, vi sono dei diritti riconosciuti ai condomini che si sostanziano in un potere di controllo.

Questo potere può essere esercitato tanto singolarmente quanto collettivamente.

Infatti, per quanto concerne il potere del singolo condomino, il legislatore gli attribuisce, ex art. 1129 c.c., il diritto di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

In altre parole, è attribuita al condomino la prerogativa di verificare che tutte le spese addebitate al Condominio, ovvero ai singoli, trovino rispondenza nelle fatture di volta in volta pagate ai fornitori e rendicontate.

Quanto alle prerogative esercitabili collettivamente, invece, l'art. 66 disp. Att. c.c., riconosce la facoltà ad almeno due condomini che rappresentino 1/6 della proprietà, di richiedere all'amministratore la convocazione dell'assemblea condominiale, entro 10 giorni.

In caso di diniego, essi hanno la facoltà di “autoconvocarsi”.

La ratio della disposizione normativa si sostanzia nell'impedire che i condomini possano subire un pregiudizio dalla inerzia del proprio amministratore, facendo di conseguenza sorgere il diritto di autoconvocarsi negli stessi modi e nelle stesse forme utilizzate in via ordinaria.

E dunque, i condomini che hanno interesse alla riunione dell'assise condominiale si faranno promotori della convocazione, la quale non deve mancare di indicare la data della riunione, l'orario nonché il luogo della stessa, oltre all'ordine del giorno, motivo della convocazione.

Si sottolinea la necessità, in tempi di emergenza Covid 19, di verificare che i luoghi adibiti allo svolgimento dell'assemblea siano conformi a tutte le prescrizioni precauzionali volte ad evitare la diffusione e i contagi tra i presenti: tali luoghi devono essere ben arieggiati in modo naturale e garantire a tutti i partecipanti il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Ogni partecipante deve indossare dispositivi di protezione individuale (mascherina) ed essere messo in condizioni di fare uso di dispositivi di igienizzazione.

Sempre per i suddetti motivi il Presidente dovrà verificare che la temperatura corporea dei partecipanti sia inferiore ai 37,5° C.

Fermo quanto precede, l'assemblea convocata con almeno 5 giorni di preavviso dalla notifica, che tassativamente va eseguita a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, può riunirsi in prima, ovvero in seconda convocazione se la prima convocazione dovesse andare deserta.

Quest'ultima, da tenersi almeno un giorno dopo e non oltre dieci giorni dalla prima convocazione, potrà avere luogo con la discussione degli argomenti all'ordine del giorno soltanto previa verifica della corretta convocazione in capo ad ogni condomino e con la partecipazione di almeno 1/3 dei condomini che rappresentino 1/3 del valore dell'edificio.

Queste facoltà di poter operare un controllo sulla contabilità condominiale fungono da contraltare alla capacità riconosciuta in capo all'amministratore di disporre della somme erogate dai singoli condomini per l'amministrazione della cosa comune, in modo tale da garantire un equilibrio di potere a tutto vantaggio della trasparenza e chiarezza dei conti.

                                                         Corrado Mascolo