Laureato in Giurisprudenza e specializzato in materia condominiale, il Dott. Corrado Mascolo vanta una esperienza pluriennale nella gestione e amministrazione condominiale, che segue secondo i principi della chiarezza e trasparenza.
In
materia condominiale, oltre alle attribuzioni riconosciute
all'amministratore, vi sono dei diritti riconosciuti ai condomini che si
sostanziano in un potere di controllo.
Questo potere può essere esercitato tanto singolarmente quanto
collettivamente.
Infatti,
per quanto concerne il potere del singolo condomino, il legislatore
gli attribuisce, ex art. 1129 c.c., il diritto di prendere
visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione
periodica.
In
altre parole, è attribuita al condomino la prerogativa di verificare
che tutte le spese addebitate al Condominio, ovvero ai singoli,
trovino rispondenza nelle fatture di volta in volta pagate ai
fornitori e rendicontate.
Quanto
alle prerogative esercitabili collettivamente, invece, l'art. 66
disp. Att. c.c., riconosce la facoltà ad almeno due condomini che
rappresentino 1/6 della proprietà, di richiedere all'amministratore
la convocazione dell'assemblea condominiale, entro 10 giorni.
In
caso di diniego, essi hanno la facoltà di “autoconvocarsi”.
La
ratio della disposizione normativa si sostanzia nell'impedire
che i condomini possano subire un pregiudizio dalla inerzia del
proprio amministratore, facendo di conseguenza sorgere il diritto di
autoconvocarsi negli stessi modi e nelle stesse forme
utilizzate in via ordinaria.
E
dunque, i condomini che hanno interesse alla riunione dell'assise
condominiale si faranno promotori della convocazione, la
quale non deve mancare di indicare la data della riunione, l'orario
nonché il luogo della stessa, oltre all'ordine del giorno, motivo
della convocazione.
Si
sottolinea la necessità, in tempi di emergenza Covid 19, di
verificare che i luoghi adibiti allo svolgimento dell'assemblea siano
conformi a tutte le prescrizioni precauzionali volte ad evitare la
diffusione e i contagi tra i presenti: tali luoghi devono essere ben
arieggiati in modo naturale e garantire a tutti i partecipanti il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Ogni
partecipante deve indossare dispositivi di protezione individuale
(mascherina) ed essere messo in condizioni di fare uso di dispositivi
di igienizzazione.
Sempre
per i suddetti motivi il Presidente dovrà verificare che la
temperatura corporea dei partecipanti sia inferiore ai 37,5° C.
Fermo
quanto precede, l'assemblea convocata con almeno 5 giorni di
preavviso dalla notifica, che tassativamente va eseguita a mezzo di
posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite
consegna a mano, può riunirsi in prima, ovvero in seconda
convocazione se la prima convocazione dovesse andare deserta.
Quest'ultima,
da tenersi almeno un giorno dopo e non oltre dieci giorni dalla prima
convocazione, potrà avere luogo con la discussione degli argomenti
all'ordine del giorno soltanto previa verifica della corretta
convocazione in capo ad ogni condomino e con la partecipazione di
almeno 1/3 dei condomini che rappresentino 1/3 del valore
dell'edificio.
Queste
facoltà di poter operare un controllo sulla contabilità
condominiale fungono da contraltare alla capacità riconosciuta in
capo all'amministratore di disporre della somme erogate dai singoli
condomini per l'amministrazione della cosa comune, in modo
tale da garantire un equilibrio di potere a tutto vantaggio della
trasparenza e chiarezza dei conti.