Niente sfratto per un lieve ritardo nel corrispondere il canone al locatore a causa della difficoltà di mettersi in contatto
Cassazione, sez. III Civ., sentenza del 20 novembre 2012, n. 20305
Non si può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento se il ritardo nel pagamento dei canoni è dovuto alle difficoltà che il conduttore ha riscontrato nel mettersi in contatto con il locatore. Bisogna ispirarsi ai doveri di correttezza e di buona fede a cui entrambe le parti sono tenute nel corso dell'esecuzione del contratto.
Nella specie la Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione, che appare anche oggettivamente giustificata, in considerazione della peculiare natura del rapporto. Essa ha rilevato che il convenuto D..D. ha giustificato il suo ritardo nel pagamento dei canoni con le difficoltà che ha incontrato nel prendere contatto con i nuovi proprietari; ha corrisposto le somme dovute immediatamente dopo l'intimazione di sfratto e non risulta essere mai incorso in mora, per l'intera durata del rapporto. La valutazione risulta adeguatamente motivata ed oggettivamente giustificata. Va ricordato a tal proposito che anche il giudizio sull'importanza dell'inadempimento deve tenere conto dei doveri di correttezza e di buona fede a cui entrambe le parti sono tenute, nel corso dell'esecuzione del contratto: doveri che includono anche un minimo di tolleranza, a fronte dei comportamenti altrui che, pur se non del tutto ortodossi, risultino tuttavia non gravi ed oggettivamente spiegabili, quale il lieve ritardo del conduttore cessionario del contratto nel corrispondere il canone al locatore, a causa della difficoltà di mettersi in contatto con lui. Soprattutto quando i comportamenti pregressi siano stati ineccepibili ed il contraente in mora corrisponda immediatamente il dovuto, alla prima richiesta.