Come si sa, la nuova riforma del Condominio (L. 220/12) ha introdotto nuovi adempimenti sia per l'amministratore sia per i Condomini. Una di queste è il Registro dell'Anagrafe Condominiale.
Per poter compilare il registro in questione, l'amministratore deve ricevere obbligatoriamente, dai proprietari, i dati di ogni singola unità immobiliare e i dati di ogni singolo proprietario secondo quanto dettato dall'art. 10 comma 1 punto 6 della su citata legge.
Di seguito si riporta il testo:
"6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;"