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Il mandato dell'amministratore dura due anni e non è a tempo indeterminato. Lo ha deciso il Tribunale di Roma con decreto n. 1967/2016.

Il Tribunale di Roma ha elaborato una delle (ancora) poche pronunce in tema di durata del mandato dell'amministratore, prendendo una posizione basata sul dato testuale della norma.

Analizzando l'art.1129 c.c. ove il mandato, di durata annuale, "si intende rinnovato per eguale durata", il Tribunale di Roma ritiene che la soluzione ermeneutica preferibile, in quanto più attinente al dato letterale, sia quella secondo cui l'incarico dell'amministratore, una volta trascorso l'anno, si rinnovi automaticamente, senza cioè bisogno di una delibera di conferma, ma che tale rinnovo automatico operi una sola volta.

 A sostegno della propria posizione il Tribunale considera:

•l'espressa previsione tra le attribuzioni dell'assemblea del provvedimento di conferma (art.1135 co.1 n.1 c.c.),

•la clausola di predeterminazione della durata (annuale) dell'incarico che quindi è a termine,

•l'esigenza di salvaguardare il potere di autodeterminazione dell'assemblea.

Tali elementi unitariamente considerati portano così a disattendere l'altra opzione interpretativa, consistente nel ritenere che il rinnovo dell'incarico avvenga automaticamente anno per anno fino a che l'assemblea condominiale non adotti un provvedimento specifico sul punto (c.d. teoria del mandato sine die).

In altri termini il Tribunale di Roma, pur ammettendo che la lettera della norma non sia affatto chiara, smentisce la teoria che vorrebbe l'amministratore alla guida del condominio fino a che non intervenga la revoca assembleare ovvero non rassegni le proprie dimissioni.

Fonte: Dossier Condominiodi Carlo Patti