Laureato in Giurisprudenza e specializzato in materia condominiale, il Dott. Corrado Mascolo vanta una esperienza pluriennale nella gestione e amministrazione condominiale, che segue secondo i principi della chiarezza e trasparenza.
Uno
dei dubbi maggiori per chi vive in prossimità di piantumazioni
arboree riguarda i mezzi che si hanno a disposizione e le azioni che si possono esercitare nel caso di sconfinamento di rami o arbusti provenienti dalla
proprietà attigua o dai marciapiedi.
Questo tema riveste particolare attualità se si considera che a breve vi sarà la celebrazione del patrimonio arboreo. Infatti, per l'utilità pressoché
insostituibile che il patrimonio verde rende alle città e ai suoi
abitanti, non solo sotto l'aspetto paesaggistico, estetico e
ricreativo, ma anche per il suo apporto ambientale, climatico ed
ecologico, la
Repubblica ha istituito per il 21 novembre la “giornata
nazionale dell'albero”.
In
questa giornata viene ricordato l'impegno siglato contro le
emissioni di idrocarburi e gas serra, sancito con la sottoscrizione del protocollo di Kioto.
Impegno
sostenuto anche con le limitazioni delle emissioni di biossido di
carbonio, quindi di gas serra, per gli impianti termici degli edifici
così come affrontato nell'articolo che segue .
L'importanza della materia a livello nazionale è stata riconosciuta dai padri costituenti, i quali hanno scelto di attribuire rango costituzionale al valore dell'ambiente inteso come bene primario e valore assoluto, inserendolo tra le righe dell'art. 9 dell Costituzione.
Nei
suoi aspetti più pratici, invece, il patrimonio arboreo, annoverato
tra i beni immobili ex art. 812 cod.civ., viene disciplinato dagli
artt. 892 cod. civ. e ss., che ne stabiliscono il distanziamento rispetto al confine.
Questo
distanziamento può oscillare dai 3 m ai 50 cm a seconda della
tipologia del fusto della pianta più o meno alta.
Infatti,
se per la pianta ad alto fusto è prevista una distanza rispetto al
confine di almeno 3 metri, e per gli alberi non di alto fusto la
distanza è di 1,5 metri, per le viti, gli arbusti, le siepi e le piante da frutto la distanza è di ½
metro.
Stesse
distanze sono previste per gli alberi situati presso strade, canali e confini
di boschi.
Sempre ad opera del codice civile viene
riconosciuta la facoltà del vicino di esigere che siano estirpati
gli alberi e le siepi che sorgono ad una distanza minore di quella legale,
tenendo conto che il distanziamento inferiore è oggetto di diritto. Con questo si vuol significare che le distanze sono derogabili dalla volontà degli interessati mediante la costituzione di una servitù contraria, ovvero per prescrizione, in quanto le distanze sono
stabilite nell'interesse privato e non hanno carattere di ordine
pubblico.
Si segnala che quanto sinora disposto vige salvo che i regolamenti o, in mancanza, gli usi dispongano diversamente.
A
questi, infatti, si deve guardare per la regolamentazione
della gestione del verde urbano ed in particolare per la tutela, la
progettazione, la realizzazione, la cura e la fruizione del
patrimonio vegetale presente nel territorio.
Per quanto riguarda la città eterna, ad esempio, vige il regolamento capitolino del verde pubblico e privato
approvato nel 2019, con il quale si tende alla tutela
e alla valorizzazione del verde e del paesaggio urbano di Roma Capitale.
Il
regolamento nello specifico disciplina la gestione del verde urbano,
nonché le modalità degli interventi da effettuare sul patrimonio
arboreo sia di proprietà pubblica, che di proprietà privata.
Tale
regolamento richiama il dovere di custodia ex art.
2051 c.c, per i proprietari di quelle alberature considerate di pregio o monumentali,
ovvero per quegli arbusti di grandi dimensioni - alberi aventi tronchi con una circonferenza maggiore di 30 cm, misurata dall'altezza di 1,30 m dal colletto -, che vengono annoverati tra le specie
meritevoli di tutela.
Questa
tutela vige per gli interventi di abbattimento per i quali vi è un divieto, in assenza di apposita
autorizzazione preventiva rilasciata dall'ufficio del Dipartimento
Tutela Ambientale.
Ad
ogni modo tutti gli interventi di abbattimento e/o potatura di
alberature devono essere comunicati alla cittadinanza residente almeno 10 giorni prima rispetto all'intervento, mediante pubblicazione
dell'avviso in una apposita sezione del
sito web del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, e del
singolo Municipio interessato, nonché mediante segnalazione
cartellonistica affissa nelle strade di cantiere.
Le
potature ,da eseguirsi a regola d'arte, devono programmarsi per il periodo
di massimo riposo vegetativo, quindi, se per g li
interventi di potatura sulle latifoglie si dovranno eseguire di norma
nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 marzo, con
anticipazioni o posticipazioni di 10-15 giorni secondo gli andamenti
stagionali, per le conifere si consigliano potature nel periodo
successivo alla fioritura.
Quanto
sinora descritto vale per la città di Roma, mentre per tutte le
altre dovrà ricercarsi il regolamento locale o gli usi, in assenza
dei quali si farà riferimento alla disciplina dettata dal codice
civile.