AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI STUDIO DOTT. EMANUELE SBARRA

00157 Roma, Via Sante Bargellini 31/33
Tel: 0688938649 

emanuelesbarra@gmail.com
Lo Studio AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI STUDIO DOTT. EMANUELE SBARRA lo trovi a Roma e nelle città Roma
Associato ANACI n. 17270

Legge di stabilità 2017. Una piccola rivoluzione per il Condominio.

 

L'approvazione della Legge di stabilità del 2017, avvenuta il 7 dicembre 2016, ha introdotto una piccola rivoluzione per il Condominio, riguardanti le ritenute effettuate dai condomini, e che trova applicazione dal 1 gennaio 2017. 

È stata, infatti, modificata la norma che disciplina il versamento della ritenuta del 4% sui corrispettivi pagati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell'esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali. La legge di stabilità 2017 ha previsto che il versamento vada effettuato solo al raggiungimento della soglia minima di € 500 di ritenuta, il che significa che qualora si raggiunga questa soglia l'importo andrà versato nei tempi e nei modi attualmente in vigore, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento della fattura.

Nel caso in cui tale importo-soglia non venga raggiunto, il versamento dovrà essere eseguito entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre. Ciò sta a significare che l'assoggettamento a ritenuta permane, così come resta l'obbligo di versamento della stessa. Cambiano solo i modi e le tempistiche. Sebbene sia lecito ipotizzare che tale mutamento della disciplina sia stato adottato al solo fine di agevolare e semplificare gli adempimenti condominiali, si rischia di incorrere in situazioni in cui si possa ritenere che il mancato raggiungimento dell'importo soglia, implichi la non necessità ovvero il mancato obbligo di versare la ritenuta dovuta.

Al fine di chiarire il funzionamento delle modifiche apportate in ambito condominiale, a titolo esemplificativo, si ricorda che il Condominio, nella sua qualità di sostituto di imposta continua ad assoggettare e soprattutto a versare la ritenuta d'acconto sulle prestazioni ricevute. Solo che dovrà pagare entro il 30 giugno ovvero entro il 20 dicembre se l'importo della ritenuta è inferiore ad Euro 500, mentre entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento della fattura, qualora sia raggiunta la somma di Euro 500.

Fonte: estratto da Leccenews24