1)
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONDOMINIALI
Un condominio può decidere -
previa approvazione con maggioranza
semplice
- di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio. In
tal caso, l'impianto può essere usato per soddisfare il bisogno di
energia delle parti comuni, abbattendo in misura considerevole (se non
totale, dipende dai casi) i costi per l'utilizzo dell'ascensore, per
l'illuminazione di scale e giardini, e di tutte quelle voci che
richiedono il consumo di energia. Ciò è ottenibile con il
regime
di "scambio sul posto", il più indicato se l'impianto è
dimensionato su tali consumi annui o sottodimensionato rispetto ad
essi. Se invece 'impianto è sovradimensionato rispetto ai
consumi
annui, si potrà valutare l'opportunità di vendere al GSE, con il
servizio di "ritiro dedicato", l'energia in surplus rispetto a quella
autoconsumata di giorno. In entrambi i casi, al guadagno implicito
dell'autoconsumo o esplicito della vendita dell'energia si
aggiungono gli incentivi previsti dal Nuovo Conto Energia, che in
pratica permettono di ripagarsi l'impianto.
2)
SE UN CONDOMINO VUOL REALIZZARE UN "SUO" IMPIANTO
Il caso indicato in precedenza è quello di un
impianto fotovoltaico condominiale comune,
di cui perciò il condominio - essendo un soggetto giuridico a sé stante
- sarà titolare, e che rientra così nel relativo stato
patrimoniale. Un impianto condominiale, tuttavia, non
può essere usato per rifornire di energia i singoli appartamenti. Cosa
succede, quindi, se un condominio non coglie l'opportunità di
realizzare un impianto comune ed un singolo condomino desidera, allora,
realizzare a proprie spese un suo
impianto fotovoltaico sul tetto condominiale? Poiché tipicamente il
numero di condomini di una palazzina è relativamente grande,
mentre un tetto condominiale ha uno spazio piccolo
per le
esigenze degli impianti fotovoltaici domestici - a volte
"basta" solo per uno o due impianti di singoli
condomini -
per la realizzazione dell'impianto il condomino interessato dovrà
ottenere il consenso
unanime dall'assemblea condominiale, che potrebbe non
concederlo o accordarlo in cambio di un'indennità.
3)
I FINANZIAMENTI PER GLI
IMPIANTI CONDOMINIALI
4)
QUALI AUTORIZZAZIONI SONO NECESSARIE?
Gli impianti fotovoltaici aderenti o
integrati nei tetti
degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi,
sono considerati - come previsto dal Decreto Legge n.115/2008 -
interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti
alla disciplina della Denuncia di
inizio
attività (DIA) qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a
quella del tetto stesso. In tale caso, quindi, è sufficiente una
comunicazione preventiva al Comune. In base a quanto previsto dal
"Nuovo Conto Energia 2011-2013", la costruzione e l'esercizio di
impianti fotovoltaici su
edifici, se non
ricadenti nella precedente tipologia, è soggetta
a Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), a condizione che la
superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia
superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono
collocati, e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni
interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.
5)
L'ITER DA SEGUIRE PER L'AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO
L'iter consigliabile per l'amministratore di
un
condominio è relativamente semplice: (1) richiesta di uno "studio
(tecnico-economico) di fattibilità" gratuito - un documento ormai quasi
standard e molto più dettagliato di un semplice preventivo - per un
impianto fotovoltaico condominiale fatta ad almeno tre installatori
locali; (2) convocazione dell'assemblea condominiale
con delega
all'amministratore a richiedere il finanziamento bancario se viene
decisa la realizzazione dell'impianto; (3) consigliata, la valutazione
indipendente (per tecnologia, prezzi, materiali, consulenza legale
specifica, etc.) degli studi di fattibilità da parte di Consulente Energia;
(4) richiesta del finanziamento bancario; (5) esecuzione dei
lavori, allaccio in rete e richiesta degli incentivi al Gestore dei
Servizi Energetici (GSE). In pratica, ottenuto
il finanziamento, i
lavori si aprono in 30 giorni - il tempo di concessione del punto di
consegna dell'energia da parte del distributore locale - e si
concludono nel giro di un paio di settimane.