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Impianti fotovoltaici condominiali

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONDOMINIALI: UNA GUIDA PRATICA

 

1) GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONDOMINIALI 

Un condominio può decidere - previa approvazione con maggioranza semplice - di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio. In tal caso, l'impianto può essere usato per soddisfare il bisogno di energia delle parti comuni, abbattendo in misura considerevole (se non totale, dipende dai casi) i costi per l'utilizzo dell'ascensore, per l'illuminazione di scale e giardini, e di tutte quelle voci che richiedono il consumo di energia. Ciò è ottenibile con il regime di "scambio sul posto", il più indicato se l'impianto è dimensionato su tali consumi annui o sottodimensionato rispetto ad essi. Se invece 'impianto è sovradimensionato rispetto ai consumi annui, si potrà valutare l'opportunità di vendere al GSE, con il servizio di "ritiro dedicato", l'energia in surplus rispetto a quella autoconsumata di giorno. In entrambi i casi, al guadagno implicito dell'autoconsumo o esplicito della vendita dell'energia si aggiungono gli incentivi previsti dal Nuovo Conto Energia, che in pratica permettono di ripagarsi l'impianto.





2) SE UN CONDOMINO VUOL REALIZZARE UN "SUO" IMPIANTO 

Il caso indicato in precedenza è quello di un impianto fotovoltaico condominiale comune, di cui perciò il condominio - essendo un soggetto giuridico a sé stante - sarà titolare, e che rientra così nel relativo stato patrimoniale. Un impianto condominiale, tuttavia, non può essere usato per rifornire di energia i singoli appartamenti. Cosa succede, quindi, se un condominio non coglie l'opportunità di realizzare un impianto comune ed un singolo condomino desidera, allora, realizzare a proprie spese un suo impianto fotovoltaico sul tetto condominiale? Poiché tipicamente il numero di condomini di una palazzina è relativamente grande, mentre un tetto condominiale ha uno spazio piccolo per le esigenze degli impianti fotovoltaici domestici - a volte "basta" solo per uno o due impianti di singoli condomini - per la realizzazione dell'impianto il condomino interessato dovrà ottenere il consenso unanime dall'assemblea condominiale, che potrebbe non concederlo o accordarlo in cambio di un'indennità.


3) I FINANZIAMENTI PER GLI IMPIANTI CONDOMINIALI

Per richiedere a una banca i finanziamenti per un impianto fotovoltaico condominiale, l'amministratore del condominio deve ricevere una delega dall'assemblea condominiale, e presentare un business plan, oltre agli altri documenti che gli verranno richiesti. La valutazione di quanto può essere finanziato - un "vincolo" per le dimensioni dell'impianto insieme alla superficie del tetto - sarà fatta dall'istituto di credito interpellato sulla base del valore catastale dell'intero immobile. Il finanziamento viene di solito erogato per una durata di 15-18 anni, mentre il Nuovo Conto Energia incentiva per 20 anni, per cui gli ultimi anni sono di forte utile netto, mentre quelli precedenti generalmente permettono grosso modo un "pareggio", oltre che di abbattere la bolletta elettrica condominiale di circa l'80%. La banca chiederà la stipula di un'assicurazione all risks, che copre per pochi euro a kW da furti, atti di vandalismo, danneggiamento da eventi atmosferici e da mancata produzione per qualsiasi motivo.  






4) QUALI AUTORIZZAZIONI SONO NECESSARIE?

Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati - come previsto dal Decreto Legge n.115/2008 - interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della Denuncia di
inizio attività (DIA) qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, quindi, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. In base a quanto previsto dal "Nuovo Conto Energia 2011-2013", la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici su edifici, se non ricadenti nella precedente tipologia, è soggetta a Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), a condizione che la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati, e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.


5) L'ITER DA SEGUIRE PER L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L'iter consigliabile per l'amministratore di un condominio è relativamente semplice: (1) richiesta di uno "studio (tecnico-economico) di fattibilità" gratuito - un documento ormai quasi standard e molto più dettagliato di un semplice preventivo - per un impianto fotovoltaico condominiale fatta ad almeno tre installatori locali; (2) convocazione dell'assemblea condominiale con delega all'amministratore a richiedere il finanziamento bancario se viene decisa la realizzazione dell'impianto; (3) consigliata, la valutazione indipendente (per tecnologia, prezzi, materiali, consulenza legale specifica, etc.) degli studi di fattibilità da parte di Consulente Energia; (4) richiesta del finanziamento bancario; (5) esecuzione dei lavori, allaccio in rete e richiesta degli incentivi al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). In pratica, ottenuto il finanziamento, i lavori si aprono in 30 giorni - il tempo di concessione del punto di consegna dell'energia da parte del distributore locale - e si concludono nel giro di un paio di settimane.    

L'iter consigliabile per l'amministratore di un condominio è relativamente semplice: (1) richiesta di uno "studio (tecnico-economico) di fattibilità" gratuito - un documento ormai quasi standard e molto più dettagliato di un semplice preventivo - per un impianto fotovoltaico condominiale fatta ad almeno tre installatori locali; (2) convocazione dell'assemblea condominiale con delega all'amministratore a richiedere il finanziamento bancario se viene decisa la realizzazione dell'impianto; (3) consigliata, la valutazione indipendente (per tecnologia, prezzi, materiali, consulenza legale specifica, etc.) degli studi di fattibilità da parte di Consulente Energia; (4) richiesta del finanziamento bancario; (5) esecuzione dei lavori, allaccio in rete e richiesta degli incentivi al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). In pratica, ottenuto il finanziamento, i lavori si aprono in 30 giorni - il tempo di concessione del punto di consegna dell'energia da parte del distributore locale - e si concludono nel giro di un paio di settimane.