Maggioranza semplice per la riconferma dell'amministratore
Per la sola conferma dell'amministratore in carica è sufficiente la
maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. ( un
terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore
dell'edificio ).
Invero, la conferma dell'amministratore in
carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca
in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente
ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista
dal III° comma dell'art. 1136 c.c.
(07/07/2009)Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701