Tutti i condomini, che abbiano lavoratori che non
rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei
proprietari dei fabbricati, sono tenuti alla redazione del documento
di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Lo ha affermato il Ministero del Lavoro con un aggiornamento alla
pagina riservata alle FAQ del proprio portale. In particolare, la
domanda a cui ha risposto il Ministero sono le seguenti:
Per il condominio la redazione del DVR è prevista esclusivamente in
presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del
contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati?Ove vi siano
soltanto lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo
dei proprietari dei fabbricati vigono i soli obblighi di informazione
e formazione di cui agli articoli 36 e 37 (articolo 3, comma 9) e di
fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature
proprie conformi alle disposizioni del titolo III (articolo 3, comma
9) del D.Lgs. n. 81/2008?
Per l'adempimento dell'obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs.
n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 9,
è corretta l'effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore
che contenga i requisiti previsti dall'articolo 36 ma non quelli
previsti per il DVR negli artt. 28 e 29?
Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di
dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei
proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di
contemporaneo "affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi" (di cui all'articolo 26) il
condominio medesimo deve intendersi "datore di lavoro" anche nei
confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei
conseguenti obblighi?
Ove il condominio, che sia "datore di lavoro" nei confronti di
lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei
proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi
"lavori, servizi o forniture" a impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi, ex articolo 26 del "Testo unico" di salute e sicurezza sul
lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all'obbligo di fornire
"informazioni dettagliate" (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di
"informarsi reciprocamente" (art. 26, comma 2, lett. b), con una
comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze)
oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenza (in caso contrario)?
Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?
In riferimento al primo quesito, il Ministero del Lavoro ha precisato
che la redazione del DVR è sicuramente obbligatoria nel caso di
lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Nel caso di
lavoratori rientranti nel contratto collettivo dei proprietari dei
fabbricati, questi devono comunque essere opportunamente informati e
formati ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.lgs. n. 81/2008 e, nel caso
di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) devono
essere rispettate le previsioni contenute nel titolo III del D.Lgs. n.
81/2008.
Per quanto concerne il secondo quesito, l'obbligo di informazione
previsto dall'art. 36 del D.Lgs n. 81/2008 a carico del condominio nei
confronti di lavoratori che rientrano nel campo del contratto
collettivo dei proprietari dei fabbricati si considera adempiuto se
effettuato a mezzo di una comunicazione contenente i requisiti del
predetto articolo 36.
In riferimento al terzo quesito, nel caso di contemporanea presenza di
lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari
di lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi
"datore di lavoro" esclusivamente riguardo ai primi. In tale
situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi,
invece, sul condominio graveranno gli obblighi di cui all'art. 26 del
D.Lgs. n. 81/2008.
Nel caso di un condominio con lavoratori dipendenti rientranti nel
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, che affidi lavori,
servizi o forniture ad un'impresa o ad un lavoratore autonomo, vi è
l'obbligo di coordinamento degli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi
reciprocamente. I commi 3, 3-bis e 3-ter, art. 26 del D.Lgs. n.
81/2008 individuano le condizioni e le modalità per la redazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Nei
casi in cui è prevista la sua elaborazione, il DUVRI può essere
utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato
all'obbligo di coordinamento, sempre tenendo conto della circostanza
che l'obbligo in parola non può ritenersi assolto sic et simpliciter
con la redazione del documento se non sia stato dimostrato che il
datore di lavoro committente abbia concretamente ottemperato
all'obbligo di coordinamento in parola. Nel caso in cui il condominio
commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di
ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV
del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei,
l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e come
tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del
medesimo testo normativo.
Per quanto riguarda la domanda su chi è tenuto ad adempiere agli
obblighi di sicurezza che gravano sul condominio, il Ministero del
lavoro ha già chiarito che il datore di lavoro nei condomini va
individuato nella persona dell'amministratore condominiale
pro-tempore. Infine, la locuzione "lavoratori con rapporto
contrattuale privato di portierato" va intesa, come specificato con la
circolare 5 marzo 1998 n. 30, con riferimento, otre che ai portieri,
anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività
nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei
portieri.