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Tabelle millesimali, valida la delibera di approvazione 'per relationem'

(FONTE: Il Sole 24 Ore del 07/03/2014 di Federico Ciaccafava)

Link: http://tecnici24.ilsole24ore.com/art/immobili/2014-03-07/tabelle-millesimali-valida-delibera-124516.php

È valida la delibera con la quale l'assemblea dei condomini approvi nuove tabelle millesimali richiamando nel relativo verbale, senza per questo trascriverle, le nuove tabelle già predisposte in base a quanto precedentemente stabilito dalla medesima assemblea.

Il requisito di determinazione dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ. - secondo cui “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile” - applicabile anche agli atti unilaterali in base all'art. 1324 cod. civ., può essere soddisfatto anche “per relationem”, cioè attraverso una “relatio” di tipo sostanziale ad altri atti delle stesse parti o di terzi, purché il rinvio riguardi elementi prestabiliti ed aventi una preordinata rilevanza obiettiva. Ne consegue che deve ritenersi valida la delibera con la quale l'assemblea dei condomini approvi nuove tabelle millesimali richiamando nel relativo verbale, senza per questo trascriverle, le nuove tabelle già predisposte in base a quanto precedentemente stabilito dalla medesima assemblea.

Questo in sintesi il principio che può trarsi da una pronuncia della Corte di cassazione, Sezione Seconda Civile del 26 febbraio 2014 n. 4569. Nel caso di specie, l'usufruttuaria di un appartamento sito in uno stabile condominiale aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace su ricorso del Condominio per il pagamento di somme per residui oneri condominiali. Tra le diverse doglianze, l'opponente aveva anche dedotto l'illegittima ripartizione delle spese in quanto operata sulla base di tabelle millesimali mai approvate da tutti i condomini e diverse da quelle di cui al regolamento contrattuale all'atto di costituzione del Condominio. Il giudice adito aveva rigettato l'opposizione poi confermata in sede di appello dal tribunale. L'assemblea dei condomini, rilevava il giudice di appello, con una prima deliberazione aveva adottato, con il consenso unanime di tutti i condomini presenti, tra cui la stessa opponente, ed a maggioranza dei partecipanti al Condominio, i nuovi coefficienti di ripartizione delle spese da utilizzarsi ai fini della redazione delle nuove tabelle millesimali, le quali, predisposte secondo le indicazioni della citata delibera, erano poi state poi approvate, all'unanimità dei presenti in una successiva assemblea. L'opponente, pur non partecipando a quest'ultima assemblea aveva avuto piena cognizione del contenuto della relativa deliberazione, apponendovi successivamente in calce la propria firma per accettazione. Pertanto, concludeva il tribunale, con la sottoscrizione apposta dall'opponente e dagli altri condomini non partecipanti all'assemblea doveva ritenersi assolto il requisito di forma necessario per la modifica della tabella. In forza dell'enunciato principio, il giudice di legittimità ha ritenuto non censurabile la valutazione operata dalla sentenza impugnata.

In ossequio poi a quanto già stabilito dalla Sezioni Unite, inaugurando un nuovo indirizzo in tema, la pronuncia ha anche il pregio di confermare che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, cod. civ.