Anche chi ha solo un box o un negozio deve pagare i lavori di manutenzione sul tetto dell’edificio
Tutti
i condomini devono pagare le spese dei lavori sul tetto dell’edificio,
anche se nello stabile hanno soltanto un box o un negozio che si trovano
al piano terra: non possono infatti che gravare su ciascun proprietario
esclusivo gli esborsi necessari a proteggere lo stabile dagli agenti
atmosferici, laddove i lavori che l’assemblea ha deciso di finanziare
non riguardano cose comuni nelle quali è possibile un utilizzo o
godimento più intenso da parte del singolo proprietario esclusivo. È
quanto emerge dalla sentenza 18080/13, pubblicata dalla dodicesima
sezione civile del tribunale di Roma.
Uso e funzione
Il Tribunale si pronuncia in veste di giudice dell’appello ma deve
rilevare l’incompetenza per materia del giudice di pace. In effetti i
proprietari degli immobili al piano terra non impugnano la delibera
dell’assemblea che ripartisce le spese dei lavori “incriminati”, ma
comunque la materia del contendere non riguarda l’obbligo del singolo
condomino ma l’intera somma individuata dal condominio e la validità
della decisione assembleare non può essere riscontrata solo in via
incidentale. La rilevata incompetenza del giudice di pace consente al
Tribunale di esaminare ex novo la controversia. E sbaglia il giudice
onorario a esentare dal pagamento i titolari del box o del negozio: il
tetto copre anche la loro testa e dunque non possono evitare di mettere
mano al portafoglio, cosa che sarebbe consentita soltanto da una
disposizione in tal senso proveniente da un regolamento di natura
contrattuale o da una delibera adottata all’unanimità; un’analoga
esenzione dal pagamento si potrebbe configurare nel caso di una una
particolare conformazione, dello stabile, ad esempio con più tetti
distinti che fungono da copertura a porzioni diverse dell’edificio, con
alternanza di tetti, lastrici, terrazze. Ma la circostanza dovrebbe
comunque essere dedotta e provata. Ai singoli proprietari
“recalcitranti” non resta che pagare le spese di lite al condominio.