Spese per interventi di manutenzione su balconi aggettanti e frontalini
Spese per interventi di manutenzione su balconi aggettanti e frontalini
I cosiddetti balconi aggettanti costituiscono un
mero prolungamento della corrispondente unità immobiliare ed
appartengono, in via esclusiva, al proprietario della stessa, non
essendo destinati ad assolvere alcuna funzione di copertura (cfr.,
anche, Trib. Cagliari, 29/09/2014). Tuttavia si rileva anche come in
determinate circostanze, ovvero qualora i balconi si inseriscano per la
loro particolare conformazione estetica, nel prospetto dell'edificio,
debbono considerarsi comuni quelle parti ornamentali dei balconi
medesimi, in quanto rientranti nel più ampio bene della facciata, ovvero
bene comune ex art. 1117 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. II, 30/04/2012, n. 6624).
Detta valutazione deve però essere rapportata al caso concreto e
valutabile dal giudice di merito. In conclusione, si ritiene che i
balconi aggettanti devono considerarsi di esclusiva proprietà dell'unità
immobiliare cui appartengono. Le spese per la loro manutenzione debbono
essere quindi poste a carico dei rispettivi proprietari, salvo, ed
eventualmente, per quelle parti decorative che si inseriscono nel
prospetto dell'edificio e contribuiscono a rendere l'intero immobile
gradevole. Solo in tal ultimo caso infatti, le spese per i soli
rivestimenti e per gli elementi decorativi sono poste a carico di tutti i
condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà.
(Parere a cura di CARPINETI - CUSMAI STUDIO LEGALE)