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Spese per interventi di manutenzione su balconi aggettanti e frontalini

Spese per interventi di manutenzione su balconi aggettanti e frontalini

 

I cosiddetti balconi aggettanti costituiscono un mero prolungamento della corrispondente unità immobiliare ed appartengono, in via esclusiva, al proprietario della stessa, non essendo destinati ad assolvere alcuna funzione di copertura (cfr., anche, Trib. Cagliari, 29/09/2014). Tuttavia si rileva anche come in determinate circostanze, ovvero qualora i balconi si inseriscano per la loro particolare conformazione estetica, nel prospetto dell'edificio, debbono considerarsi comuni quelle parti ornamentali dei balconi medesimi, in quanto rientranti nel più ampio bene della facciata, ovvero bene comune ex art. 1117 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. II, 30/04/2012, n. 6624). Detta valutazione deve però essere rapportata al caso concreto e valutabile dal giudice di merito. In conclusione, si ritiene che i balconi aggettanti devono considerarsi di esclusiva proprietà dell'unità immobiliare cui appartengono. Le spese per la loro manutenzione debbono essere quindi poste a carico dei rispettivi proprietari, salvo, ed eventualmente, per quelle parti decorative che si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a rendere l'intero immobile gradevole. Solo in tal ultimo caso infatti, le spese per i soli rivestimenti e per gli elementi decorativi sono poste a carico di tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà.

(Parere a cura di CARPINETI - CUSMAI STUDIO LEGALE)

Fonte: Il sole24 ore