Il
dato normativo. La legge di riforma della materia condominiale ha
introdotto una specifica previsione, l’art. 71-ter disp. att. c.c., ai
sensi della quale «Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la
maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice
[ossia, maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell’edificio], l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet
del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed
estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera
assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet
sono poste a carico dei condomini».
Il condominio si sposta così in rete, in uno spazio virtuale, dove i
condomini potranno controllare, da remoto, le proprietà condominiali,
prendere visione dei verbali, acquisire informazioni sulla gestione del
proprio condominio.
Chi potrà accedere?L’accesso al sito dovrà essere ovviamente
limitato: in particolare, pur potendosi prevedere uno spazio pubblico
aperto a tutti, l’area contenente i documenti della vita condominiale
dovrà essere necessariamente riservata, accessibile ai soli condomini
mediante l’inserimento delle credenziali personali (codice utente e
password). Più precisamente, la parte recante notizie di interesse
generale potrebbe essere aperta indistintamente a tutti i componenti del
condominio; la zona recante le informazioni relative a ciascuna
proprietà immobiliare resa accessibile soltanto ai soggetti autorizzati
dall’amministratore condominiale.
In questa parte privata, appunto, l’amministratore – o un soggetto
eventualmente dal medesimo delegato – inserirà i documenti in formato
digitale, i quali potranno così essere agevolmente consultati e
“scaricati” dai condomini: la visione e la copia non saranno subordinate
alla richiesta all’amministratore – o al rispetto di giorni ed ore
prefissate – né al rimborso delle spese per l’estrazione di copia. (Si
rammenta che la norma pone invece a carico di tutti i condomini le spese
per l’attivazione e per la gestione del sito).
Gli aggiornamenti dei dati. L’amministratore di condominio
alimenterà dunque la zona riservata, inserendo in apposite sezioni
eventualmente già predisposte i vari dati: anagrafiche di proprietari e
affittuari; elenco delle unità immobiliari (con indicazione del
responsabile dei pagamenti e dei millesimi corrispondenti); spese divise
per voci, importo totale da versare, singoli per millesimi e mesi;
stato dei pagamenti in tempo reale; controllo indipendente di zona
garage e cantine, con conteggi ad hoc; rendiconti, solleciti e interessi
di mora; subentri con riparto; schede tecniche degli strumenti/apparati
in uso, con l’indicazione delle scadenze manutentive; elenco fornitori;
numeri utili, con possibilità da parte degli utenti di segnalare
guasti.
Il sito avrebbe altresì una funzione di archivio: non essendo il
materiale cancellabile, di tutti i dati resterebbe lo storico, a
prescindere dall’amministratore in carica.
Dal lato delle comunicazioni, si potrebbe poi attivare un servizio
di messaggeria – sms o posta elettronica – per l’invio automatizzato di
messaggi da inoltrare ai condomini per comunicazioni individuali o
massive.
Gli avvisi “telematici”. Come opzione aggiuntiva – e con un costo
ulteriore – si potrebbe altresì assegnare a ciascun condomino un
indirizzo di posta elettronica certificata, che, si rammenta, è un
sistema di posta elettronica con il quale si fornisce al mittente
documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la
consegna di documenti informatici.
Per le prerogative che presenta, la PEC potrebbe trasformarsi in un
utile strumento di gestione di un edificio condominiale:l’amministratore
vi potrebbe così ricorrere in caso di:
richiesta lavori urgenti/richiesta di una quota per far fronte
ad una spesa urgente e straordinaria: accade spesso che gli impianti
comuni (autoclave, ascensori) cessino improvvisamente di funzionare, e
che l’amministratore si trovi nella necessità di far fronte alle spese
urgenti e di far intervenire immediatamente l’impresa per le riparazioni
straordinarie degli impianti. In tale ipotesi, la posta certificata
potrebbe rivelarsi un utile strumento di comunicazione;
avviso di convocazione dell’assemblea, dal momento che la PEC è
certamente uno strumento pratico, economico, veloce e soprattutto sicuro
per quanto concerne la certezza delle comunicazioni. Peraltro, si
ricorda che il comma 3 dell’art. 66 disp. att. c.c., come modificato
dalla legge n. 220/2012, ha introdotto una regolamentazione più
specifica del contenuto e delle modalità di invio di tale atto: si
prevede infatti che «L’avviso di convocazione, contenente specifica
indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato […] a mezzo
di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite
consegna a mani, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora
della riunione. […]».
Ad ogni modo, l’uso esclusivo della PEC come strumento comunicativo e
informativo in ambito condominiale potrebbe essere, allo stato attuale,
poco pratico, dal momento che non tutti i condomini hanno dimestichezza
con i nuovi strumenti telematici.
Si segnala peraltro che alcune agenzie web e provider si stanno
attrezzando perché i siti condominiali ospitino spazi pubblicitari di
fornitori, i quali potrebbero in fututo trovare utile questo strumento
anche per lanciare specifici coupon; dal canto loro, gli amministratori
condominiali o gli stessi condomini, come rilevato dal titolare di
un’agenzia del settore, potrebbero attivarsi per la ricerca di sponsor
in tale ambito.
Occhio alla riservatezza. Ciò cui dovrà, però, prestarsi particolare
attenzione attiene alle modalità di circolazione di dette informazioni,
evitando una consultazione indiscriminata e la diffusione di notizie in
violazione della privacy delle persone: le diverse informazioni
contenute negli archivi condominiali vanno infatti ben al di là del
semplice elenco dei nominativi dei proprietari e, se non opportunamente
trattate, potrebbero rivelare notizie anche delicate sui vari abitanti
del palazzo.
A tale scopo il Garante per la protezione dei dati personali ha
recentemente predisposto una breve guida (Il condominio e la privacy,
disponibile on line sul sito istituzionale dell’Autorità), contenente
una serie di riferimenti pratici e di regole di comportamento per il
corretto uso dei dati personali nel condominio: il sintetico manuale
prende in considerazione, anche alla luce della recente riforma, i casi
che più di frequente emergono nella vita condominiale, dall’assemblea
all’accesso agli archivi, dalle comunicazioni agli interessati ai
rapporti con l’amministratore.
Con specifico riferimento al sito web condominiale, il Garante
chiarisce quindi che «l’amministratore dovrà rendere accessibili con
questa modalità solo i documenti adottati dall’apposita delibera
assembleare, ad esempio i dati contabili e i verbali approvati. Solo le
persone che ne hanno diritto possono consultare ed estrarre copia dei
documenti condominiali. Devono quindi essere previste delle procedure,
ad esempio l’autenticazione tramite password individuale, che consentano
l’accesso sicuro a tali documenti digitali. È necessario prestare
particolare attenzione nel caso in cui siano trattati, tra l’altro, i
dati sensibili – come quelli che si riferiscono alle condizioni di
salute di una persona – o quelli giudiziari».
(art. di Condominio Web)