In tema di condominio di edifici, la
ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art. 1125 cod. civ., riguarda le
ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da
attribuirsi ad alcuno dei condomini. Infatti, nell'ipotesi in cui
il condomino del piano sottostante agisca nei confronti del
condomino del piano superiore per il risarcimento dei danni al suo
solaio (Cass. civ. n. 18420/2011) deve
dimostrare, ai sensi dell'art.
2043 cod. civ., che essi dipendono da fatti imputabili a
quest'ultimo, altrimenti dovendosi ripartire in parti uguali le
spese per la riparazione di esso per la presunzione assoluta di
comunione tra loro del solaio, da cui deriva altresì
l'inapplicabilità dell'art.
2051 cod. civ. diretta a tutelare i terzi danneggiati dalle
cose che altri hanno in custodia, non i comunisti tra loro.
diretta a tutelare i terzi danneggiati dalle
cose che altri hanno in custodia, non i comunisti tra loro.