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Riforma del condominio: ecco in breve le nuove regole

La riforma del condominio approvata definitivamente dal Senato il 20 /11/2012 apporta una piccola rivoluzione alla gestione condominiale. La legge entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, però molte delle novità incideranno da subito sui contenziosi in corso e sulle delibere da approvare, quindi è opportuno essere prudenti nell'utilizzare le norme del Codice Civile attualmente in vigore.

Le novità più importanti riguardano l’amministratore, i quorum delle assemblee, il distaccamento dal riscaldamento centrale e la facilitazione del cambio di destinazione d’uso per le parti comuni.

Più nel dettaglio possiamo evidenziare sette novità principali:

1)Professionalità dell’amministratore: dovrà essere diplomato, avere una polizza Rc professionale e aver seguito un corso di formazione iniziale e seguirne altri periodici.

2)Obblighi dell’amministratore: sarà obbligato a chiedere il decreto ingiuntivo per i morosi entro 6 mesi dal consuntivo in cui sia indicata la spesa e di redigere una contabilità trasparente con registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota esplicativa della gestione. I condomini potranno inoltre verificare i giustificativi di spesa in ogni momento.

3)Parti comuni: sarà possibile modificare la destinazione d’uso delle parti comuni con l’80% di condomini e dei millesimi. Ciò apre la strada alla costruzione di box nel giardino o all’installazione di altri impianti nei locali comuni.

4)Quorum assembleari: sarà più semplice prendere, in assemblea, le decisioni ordinarie e per quanto riguarda i quorum sulle delibere straordinarie la casistica diventa molto variegata. In prima convocazione l’assemblea sarà valida coi 2/3 dei millesimi e la maggioranza dei partecipanti al condominio, mentre resta invariato il quorum deliberativo. Per la seconda convocazione viene istituito il quorum costitutivo di 1/3 tanto per il numero dei condomini che per i millesimi, sono state abbassate leggermente le maggioranze per la validità della delibera: 1/3 dei millesimi e la sola maggioranza degli intervenuti. Vengono inoltre introdotte nuove maggioranze “speciali” , riportiamo di seguito alcuni esempi: con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà dei millesimi potranno essere approvate le deliberazioni su nomina e revoca dell’amministratore; liti attive a passive che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore; approvazione o modifica del regolamento; interventi straordinari di notevole entità; riparazioni ed interventi straordinari di notevoli entità. Quorum più elevati e alquanto variegati saranno richiesti per alcune delibere di particolare interesse, come quelle sugli interventi energetici e per eliminare le barriere architettoniche.

5)Altri quorum particolari: per decidere l’installazione di impianti (sull’intero edificio) di fonti rinnovabili, ricezione televisiva, videosorveglianza o per qualunque flusso informativo, occorre il consenso della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, con almeno 500 millesimi. Gli impianti individuali sono sempre leciti, salvo il “decoro architettonico”.

6)Distacco dal riscaldamento centralizzato: la legge sancisce il diritto al distacco dal riscaldamento centralizzato, ma solo se non emergono notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

7)Suddivisione delle spese per scale e ascensori: viene fissato una volta per tutte la suddivisione delle spese, sarà calcolata solo per metà in base al valore millesimale e per l’altra metà esclusivamente in base al piano in cui si abita.

Segnaliamo ancora altre particolarità: non sarà più possibile vietare la detenzione di animali domestici con i regolamenti condominiali votati in assemblea. Per quanto riguarda invece i debiti del condominio, i creditori si rivolgeranno in prima battuta ai proprietari in stato di morosità e solo dopo agli altri condomini.

Chi viola il regolamento sarà punito con una sanzione da 200 a 800 euro. Sarà possibile chiedere all'amministratore il sito web su richiesta dell’assemblea e sarà inoltre più facile cambiare le tabelle millesimali.