La certificazione energetica , in Piemonte, è ormai diventata obbligatorie per la compravendita e l’affitto di qualsiasi immobile .
La legge regionale n 13 per il risparmio energetico del 2007, definisce le modalità, gli obblighi e le sanzioni , per chi non ottempera alla redazione della certificazione energetica per il proprio immobile, e rende obbligatorio il possesso della certificazione energetica, all’atto della compravendita o della locazione.
Le disposizioni attuative regionali in materia di certificazione energetica degli edifici sono state approvate dalla giunta regionale il 4 Agosto 2009 , ed inseguito modificate dal D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009 ed entrano per l’appunto in vigore dal 1 Ottobre 2009.
Dal 1 ottobre oltre ad essere obbligatoria la certificazione energetica per la vendita dell’immobile, è anche obbligatoria la certificazione energetica per chi affitta il proprio immobile, pena sanzioni molto onerose, chi non presenta il certificato energetico all’atto della compravendita o della locazione rischia una sanzione che va da 500 a 5000 euro.
La certificazione energetica ha validità 10 anni , deve essere fatta obbligatoriamente online sul sito della regione Piemonte e solo da certificatori regolarmente inscritti all’albo regionale.
Al tecnico che compila la certificazione energetica è assegnato un codice identificativo dalla regione, tale codice deve comparire necessariamente sul certificato energetico.
Essendo adesso la compilazione e l’invio della certificazione energetica effettuate telematicamente , occorrerà presentare al notaio anche la ricevuta di avvenuto invio, rilasciata direttamente dalla regione piemonte.
In tale ricevuta sarà riportato il codice del certificato energetico presentato, la data di invio e il nome e cognome del certificatore.
E’ da notare inoltre, che anche se per registrare un contratto di locazione, non occorre presentare la certificazione energetica all’agenzia delle entrate, non si è esonerati dal possederla.
E’ infatti possibile in seguito a controlli incrociati tra gli archivi della regione e quelli dell’agenzia delle entrate, rilevare chi ha registrato un contratto , ma non ha inviato il relativo certificato energetico.
Se così fosse il locatore incorrerebbe in sanzioni amministrative molto esose ( fino a 5000 euro).
La certificazione energetica serve altresì per poter ricorrere a fondi messi a disposizione dallo stato per ottenere la detrazione fiscale del 55%, sulle spese di riqualificazione energetica dell’edificio.
Tali fondi saranno però disponibili solo fino al 2011, e fino ad esaurimento (in sostanza chi prima effettua la richiesta, avrà la precedenza rispetto agli altri).
L’ente di riferimento, per la richiesta di tale detrazione è l’ ENEA, al quale si dovranno inoltrare tutte le pratiche per ottenere la detrazione del 55 % e al quale bisognerà fare riferimento per la compilazione delle stesse.
A seconda del tipo di intervento la certificazione energetica può essere sostituita da allegati semplificati , come per la sostituzione degli infissi , che richiedono solo l’allegato F e non la certificazione energetica .
Nel sito dell’ ENEA si possono trovare utili delucidazioni e risposte alle domande più frequenti, inoltre vi è anche un numero verde a disposizione per gli utenti, per richiedere qualunque informazione.
Da quest’anno inoltre si dovrà inviare per alcuni tipi di intervento, che ricoprono più periodi di imposta, tali pratiche anche all’agenzia delle entrate con modalità definite sul sito stesso.