La Corte di cassazione con sentenza del 14/11/2012 n°19939 ha
decretato che ai fini della costituzione del supercondominio non è necessaria né la manifestazione
di volontà dell’originario costruttore, né di tutti i proprietari delle unità
immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici,
abbiano materialmente in comune alcuni impianti e/o servizi, ricompresi
nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 del codice civile. Questi impianti
sono ad esempio il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione,
la guardiola del portiere, il servizio portierato etc.
Al super condominio si applicano perciò le norme sul
condominio anziché quelle sulla comunione , come, ad esempio l’art. 1136 codice
civile in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle
maggioranze, fermo restando che all’ assemblea del super condominio possono
partecipare tutti i singoli condomini, salvo che l’eventuale regolamento non
disponga diversamente.