Il procedimento di mediazione per le liti condominiali valgono, in linea generale, le regole dettate dal D.Lgs. n. 28/2010. Al momento della presentazione dell'istanza. il responsabile dell'organismo di mediazione dovrà designare un professionista (mediatore), fissando l'incontro tra le parti entro e non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza stessa. Nel corso del primo incontro, spetterà al mediatore chiarire le funzioni e le modalità di svolgimento dell'istituto, invitando le parti e i loro legali a esprimersi sulla possibilità di dare avvio alla mediazione. Nel caso di mancata partecipazione senza motivo al procedimento di mediazione, il giudice può trarre argomenti di prova nel successivo giudizio. In caso di esito negativo il procedimento si riterrà concluso, potendo adire l'autorità giudiziaria. In caso, invece, di esito positivo, la mediazione proseguirà il suo regolare svolgimento, potendo verificarsi due ipotesi: il raggiungimento o meno dell'accordo.