In tema di gravi difetti dell'edificio
e di responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. quali
sono i limiti all'azione dell'amministratore di condominio?
Alla
domanda ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7373 del
13 aprile 2015, ribadendo quello che è il proprio consolidato
orientamento in materia.
Per comprendere appieno la portata della decisione degli ermellini, è utile comprendere che cosa debba intendersi per gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c.
La giurisprudenza di merito e di legittimità,
ormai da anni, afferma che “ai fini della responsabilità
dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., costituiscono gravi difetti
dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli
elementi essenziali delle strutture dell'opera ma anche quelli che
riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazione,
rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) purché tali da
compromettere la funzionalità dell'opera stessa, e che, senza richiedere
lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con
gli interventi di manutenzione ordinaria e cioé con "opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici" o
con "opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti" (Cass. sez. 2^, 8 maggio 2007 n. 10533;
cfr. anche, tra le altre, le sentenze 28 aprile 2004 n. 8140; 26 maggio
2000 n. 6997; 14 febbraio 2000 n. 1608; 7 gennaio 2000 n. 81; 22
dicembre 1999 n. 14449; 12 maggio 1999 n. 4692) (App. Ancona 14 febbraio
2012 n. 116)
In questo contesto, ad esempio, le infiltrazioni d'acqua ricollegabili a difetti di impermeabilizzazione derivanti da cattiva esecuzione delle opere sono considerate gravi difetti.
Rispetto
ai gravi difetti, dice l'art. 1669 c.c., la responsabilità
dell'appaltatore è decennale e tale periodo di tempo decorre dalla
consegna dell'opera; tali difetti devono essere denunciati entro un anno
dalla scoperta e l'azione del danneggiato si prescrive entro un anno
dalla denuncia.
Per scoperta deve intendersi la riconoscibilità della problematica quale grave difetto dell'opera
È
dubbio se i gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. riguardino
solamente le opere connesse alla realizzazione dell'edificio o anche
agli interventi manutentivi
Ciò che è certo è che l'amministratore di condominio ha potere di azione per i gravi difetti,
ma solamente rispetto a quelli rintracciabili nelle parti comuni
dell'edificio. In tal senso, si legge nella sentenza n. 7373, "la
legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, primo coma,
n. 4, cod. civ. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti
alle parti comuni dell'edificio - gli consente di promuovere azione di
responsabilità, al sensi dell'art. 1669 cod. civ. nel confronti del
costruttore a tutela dell'edificio nella Sua unitarietà, ma non di
proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini,
delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di
loro proprietà esclusiva" (Cass. n. 22656 del 08/11/2010)” (Cass. 13 aprile 2015 n. 7373).
Come dire: senza autorizzazione dei singoli condòmini, l'amministratore può agire solamente per i danni ed
i risarcimenti inerenti le parti comuni, ma non anche per i danni e i
risarcimenti legati alle unità immobiliari di proprietà esclusiva anche
se connessi al medesimo difetto.