Amministrazioni Condominiali Immobiliari Corrado Mascolo

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Laureato in Giurisprudenza e specializzato in materia condominiale, il Dott. Corrado Mascolo vanta una esperienza pluriennale nella gestione e amministrazione condominiale, che segue secondo i principi della chiarezza e trasparenza.

NORMATIVA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Corrado Mascolo, 06.11.2020 

 Passato inosservato, causa pandemia da Covid-19, il decreto legge 104 del 2020, convertito con modifiche con legge 126 del 2020, pone un importante slittamento dei termini per l'adeguamento alle norme di sicurezza antincendi degli edifici di civile abitazione. 

Tali norme, previste con decreto 25 gennaio 2019, riguardano tanto gli edifici di nuova realizzazione, quanto quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. 

 In sostanza, tutti gli edifici di civile abitazione devono essere  adeguati  alle norme di sicurezza antincendio, le quali prevedono dei requisiti tecnici per le facciate mirati ad impedire la possibilità di propagazione dell'incendio,  con il coinvolgimento di altri compartimenti inizialmente non interessati dall'incendio.

 Le facciate degli edifici, inoltre, devono essere realizzate in modo tale da scongiurare la possibilità di cedimento di alcune parti di essa in caso di incendio. 

 Questi standard tecnici, obbligatori per gli edifici di nuova costruzione, sono requisiti indispensabili per tutti quei lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate che coinvolgano gli edifici già esistenti per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva  delle facciate. 

 A quanto sinora detto, sempre a norma del decreto in parola, si aggiungono le misure antincendio preventive e di pianificazione dell'emergenza, che completano la strategia antincendio da adottare, al fine di diminuire il rischio incendio negli edifici di civile abitazione. 

 Per questi il legislatore ha previsto delle misure che diventano gradualmente più pregnanti al crescere del grado di rischiosità, compatibile con il livello di prestazione dell'edificio ( d'ora in poi L.P. ), che viene identificato mediante la misurazione dell'altezza antincendio.   

 In questo modo avremo:

  • L.P. 0 → edifici con altezza antincendi da 12 m a 24m

  • L.P. 1 → edifici con altezza antincendi superiore a 24 m fino a 54 m);

  • L.P. 2 → edifici con altezza antincendi superiore a 54 m fino a 80 m);

  • L.P. 3 → edifici con altezza antincendi superiore a 80 m).

    Si segnala che per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività …, e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.... 

 Sulla base di questa classificazione vengono determinati gli adeguamenti alle misure di sicurezza antincendio, di seguito sintetizzati,  che ogni edificio superiore ai 12 m deve porre in essere. Pertanto avremo:

  • L.P. 0 - Per gli edifici appartenenti al primo livello è prevista la comunicazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio da parte del responsabile dell'attività. Inoltre viene richiesta la esposizione di un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da adottare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso di incendio;

  • L.P. 1  - A quanto previsto per il livello precedente, viene aggiunta la predisposizione e la verifica periodica della pianificazione d'emergenza, la verifica per le aree comuni delle osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio e l'adozione delle misure preventive antincendio. Tra queste ultime rientrano il corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili; la disponibilità delle vie d'esodo sgombre; la corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti; valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico ed acustico e agli impianti;

  • L.P. 2 - Prevede, in aggiunta a quanto già previsto per i livelli inferiori, l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, e l'inserimento nella pianificazione dell'emergenza delle procedure di attivazione e diffusione dell'allarme;

  • L.P. 3 - Nell'ultimo livello è previsto inoltre la designazione del Responsabile della gestione d'emergenza, del Coordinatore dell'emergenza, e, tra gli altri adempimenti, la predisposizione di un locale adibito come centro di gestione dell'emergenza, oltre al sistema EVAC realizzato a regola d'arte. 

 Fatta eccezione per le installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme antincendio, per i quali era previsto un termine di adeguamento di due anni, tutte le misure antincendio che dovevano trovare attuazione entro un anno dalla entrata in vigore della legge sopra richiamata, trovano nella legge 126 del 2020, un rinvio di ulteriori 6 mesi per la loro applicazione, che decorrono dal termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.

 Un ulteriore respiro per chi deve ancora adeguarsi alla normativa, ma anche un elemento da tenere in conto se si vuole beneficiare del bonus facciate 90%, ovvero ecobonus 110% con interventi che interessino le parti opache verticali dell'edificio.

 Di questo, tuttavia, ci occuperemo quando affronteremo il tema degli incentivi sui lavori di efficientamento energetico degli edifici di civile abitazione.