L'attitudine a disturbare una cerchia indeterminata di persone L'art. 659 c.p. punisce le condotte rumorose che pregiudicano sia la quiete pubblica che la tranquillità privata con specifico riguardo, in questo secondo caso, al riposo delle persone e al tranquillo svolgimento delle loro occupazioni, che si tratti di attività lavorative che richiedano particolare concentrazione, o di studio, ecc.
Tuttavia, il fatto illecito in questione si configura soltanto quando l'immissione rumorosa è tale da produrre un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni o del riposo di una moltitudine di persone, anche se a lamentarsene effettivamente sia una sola persona.
Così, ad esempio, non può considerarsi responsabile di disturbo della quiete pubblica il condomino che tutti i giorni, nelle prime ore del mattino, sposti i mobili della sua abitazione: perché sussista la responsabilità penale dell'autore della condotta deve infatti ricorrere una situazione di fatto di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare fastidio ad una parte notevole degli occupanti dello stesso edificio (Cass. pen., 11 febbraio 2013, n. 6546: nell'annullare la sentenza impugnata, ha escluso che nel caso in questione si potesse configurare la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., per la quale «è [invece] necessario – secondo un indirizzo ormai costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità [Cass. civ., 16 gennaio 1995, n. 3348; 6 novembre 1995, n. 5578; 21 dicembre 1996, n. 1406; 29 novembre 2011, n. 47298] – che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone.
Tanto viene dedotto dalla natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui.
Pertanto, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale […], per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi.
Soltanto in tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica». Nello stesso si è espressa Cass. pen., 11 luglio 2012, n. 27625, che ha ribaltato il giudizio del giudice di merito il quale aveva condannato una coppia residente in un condominio, ai sensi dell'art. 659 c.p., per aver arrecato disturbo con schiamazzi in tarda serata: i giudici di legittimità hanno infatti ritenuto che non sussistesse il reato contestato, dal momento che le condotte poste in essere non avevano un'idoneità offensiva tale da pregiudicare la tranquillità di un numero indeterminato di persone.