di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 9232 del 23 Aprile 2014.
In materia di diritto condominiale, la Corte di Cassazione ci ricorda che ai fini della legittima approvazione della variazione delle tabelle millesimali non occorre l'unanimità dei condomini. E' sufficiente infatti la maggioranza qualificata ex art. 1136 codice civile.
Nel caso in oggetto due condomini dissenzienti avevano convenuto il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, chiedendo la dichiarazione di nullità radicale delle delibere concernenti la variazione delle tabelle millesimali condominiali, in quanto le stesse sarebbero state adottate in assemblea senza che si fosse raggiunta l'unanimità.
Le doglianze erano state respinte sia in primo che in secondo grado di giudizio.
La
Suprema Corte ha confermato la correttezza delle motivazioni del
giudice del merito: l'atto di approvazione (e anche di variazione)
delle tabelle millesimalinon ha carattere negoziale; di conseguenza non è necessaria l'unanimità dei condomini per la sua approvazione.
Nè è possibile sindacare nel merito, innanzi alla Cassazione, la circostanza che la situazione del condominio
sarebbe di fatto differente rispetto a quella prospettata dalle
tabelle millesimali. La Corte ha ricordato anche come sul punto sia
intervenuta pronuncia delle sezioni unite al fine di dirimere il
precedente contrasto giurisprudenziale; tanto è bastato a decidere per la compensazione delle spese di giudizio. Il ricorso è rigettato. Per maggiori dettagli vai al testo della sentenza n. 9232/2014 Fonte: Cassazione: per l'approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata (www.StudioCataldi.it)