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Infortuni sul lavoro – istruzioni per l’uso

Nel riesaminare un argomento di grande interesse come quello delle assicurazioni sociali ed in particolare la copertura assicurativa INAIL, prevista per la generalità dei lavoratori subordinati e non solo, è necessario in primo luogo precisare che per infortunio sul lavoro s’intende l'infortunio accaduto "per causa violenta in occasione di lavoro", da cui sia derivata o la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, oppure un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Al verificarsi dell’evento come sopra specificato, scaturiscono una serie di obblighi in capo ai soggetti coinvolti ossia il datore di lavoro ed il lavoratore, prendendo ad esempio un rapporto di lavoro dipendente. Infatti, l'infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro o al preposto all'azienda. Al fine di scongiurare discordanze tra quanto dichiarato dal dipendente e quanto denunciato all’INAIL, si consiglia di farsi rilasciare dal dipendente un’apposita dichiarazione scritta in cui l’infortunato fornisca tutti i dettagli relativi all’infortunio occorsogli ossia la data e l’ora, racconto dettagliato dei fatti accaduti etc.. Di contro, il datore di lavoro deve denunciare alla sede circoscrizionale dell'INAIL nella quale si svolgono i lavori, gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni. Tuttavia, lo scrivente studio consiglia, sempre a scopo cautelativo, di effettuare comunque la denuncia all’INAIL, sebbene sia stata assegnata una prognosi inferiore a 3 giorni, in quanto potrebbe verificarsi il caso raro ma non impossibile, che inizialmente al dipendente venga diagnosticata un’inabilità temporanea inferiore a 3 giorni durante i quali si potrebbe assistere ad un peggioramento delle condizioni che potrebbero comportare una prognosi più lunga. Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia d’infortunio entro 24 ore (in caso di morte) o 48 ore (in caso di inabilità temporanea o permanente) dal momento in cui ne viene a conoscenza. Assume, quindi, fondamentale importanza stabilire la data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dell’infortunio. In caso di spedizione cartacea la denuncia dell'infortunio deve essere corredata di certificazione medica. In caso di utilizzo della procedura telematica il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'INAIL nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore. Una copia della denuncia deve essere altresì trasmessa all’Autorità di Pubblica Sicurezza nei medesimi termini. E’ fondamentale sapere che il datore di lavoro che ritardi od ometta la denuncia dell'infortunio o della malattia professionale all'INAIL e all'autorità di pubblica sicurezza è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00. Entro la scadenza della diagnosi inizialmente assegnata, il dipendente dovrà presentarsi presso gli uffici territorialmente competenti dell’INAIL per essere sottoposto ad accertamenti medici volti a stabilire il progredire delle condizioni di salute dell’infortunato. A seguito dei controlli sanitari, l’INAIL rilascia al dipendente apposita certificazione nella quale viene indicato l’esito dell’accertamento medico. Tale documentazione deve essere consegnata di volta in volta al datore di lavoro. Unico Istituto competente ad accertare la fine dell’inabilità è l’INAIL, il quale rilascerà al dipendente un apposito certificato di riammissione al lavoro (art. 102 DPR n. 1124/1965). Il datore di lavoro pertanto potrà riammettere il lavoratore per l’esecuzione della prestazione lavorativa solo in presenza di tale certificazione. Il datore di lavoro non può infatti consentire al lavoratore di prestare attività lavorativa senza che si sia assicurato della sua guarigione assoluta, salvo incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Infine, ma non di poca importanza, è bene sottolineare che l’INAIL interviene oltre che con prestazioni sanitarie anche attraverso prestazioni economiche indennizzando quota parte il lavoratore durante l’assenza dal lavoro.

Palermo martedì 13 settembre 2011 Mary Saitta e Angelo Pisciotta