La maggioranza dei condomìni è dotato di bacheca. Questa teca di
vetro, posta usualmente nell'androne del palazzo in un luogo bene
visibile a tutti, rappresenta il vero e proprio cuore del condominio. La
decisione di istallare la bacheca spetta all'assemblea o, se previsto,
dal regolamento contrattuale dello stabile predisposto dal costruttore. Una volta istallata, poi, è compito dell'amministratore gestirla e mantenerla, assicurandosi che svolga la propria funzione. In
particolare la bacheca deve servire da organo di comunicazione di tutti
i dati salienti dello stabile e veicolare le informazioni non solo ai
condomini, ma anche ai conduttori degli immobili e ai terzi. In
sostanza la bacheca condominiale deve rendere trasparenti determinate
informazioni che devono necessariamente passare a chi – per un motivo e
per l'altro – entra in contatto con il condominio. La semplice
lettura della bacheca darà l'informazione relativa al corrente
amministratore di condominio, nonché le specifiche per contattarlo
telefonicamente o via mail. Tali informazioni, poi, vengono
implementate nei periodi di assenza dell'amministratore (ad esempio le
vacanze estive) con i numeri degli artigiani che possono intervenire in
caso di urgenza. E' chiaro infatti che l'amministratore ha diritto di
andare in vacanza, ma al fine di tutelare i propri condomini può
indicare i contatti di persone che possono fare fronte alle emergenze
del palazzo in sua assenza. Altre informazioni che si possono trovare
sulla bacheca sono le notizie relative agli interventi sul condominio
come derattizzazioni, orari di pulizia o notizie di sospensione
dell'acqua o dell'energia elettrica da parte delle aziende fornitrici. Ciò che invece non si troverà mai (o almeno così dovrebbe essere) sono le informazioni private dei condomini e dello stabile. Tutto
ciò che afferisce a dati personali dei condomini o rapporti di debito
con il condominio degli stessi, è infatti coperto dalla normativa
privacy. E' pur vero che tali informazioni sono rese pubbliche nel
corso delle assemblee o alla lettura dei bilanci, tuttavia la bacheca
resta indiscutibilmente accessibile anche ai terzi e quindi
l'annotazione di informazioni private costituisce certamente una
violazione del diritto dei condomini, che non possono essere rese
pubbliche mediante l'annotazione in bacheca o in altri luoghi del
condominio. Con la sentenza numero 39986 del 26 settembre 2014 la Cassazione ha affermato
che “la comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi
affissa al portone condominiale, anche in presenza di un effettiva
morosità degli stessi condomini, costituiva una condotta diffamante, non
sussistendo alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei
fatti, anche se veri”. La bacheca deve dunque essere fonte di
informazioni utili per la vita condominiale, ma demandare ad altre sedi
questioni di carattere privato relative al rapporto tra il condominio e i
vari proprietari..