In caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, gli eredi mantengono il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Invece, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, la detrazione non ancora utilizzata si trasferisce all'acquirente persona fisica, salvo diverso accordo delle parti (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir).
(Fonte Agenzia delle Entrate)