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Vietati i pagamenti in contanti degli affitti

Divieto assoluto di utilizzo del contante per il pagamento di locazioni abitative

La Legge di Stabilità 2014 (L. 27.12.13, n. 147) ha stabilito al comma 50 dell'articolo unico, attraverso una modifica all'art. 12 del D.L. 201/2011 (cosiddetto decreto "Salva Italia", convertito in legge dalla L. 214/2011) concernente il limite della tracciabilità dei pagamenti, un divieto assoluto di utilizzo del contante per il pagamento di locazioni abitative.

In pratica i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. Fanno eccezione, seppure non se ne riesca a capire il motivo, i pagamenti relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il divieto deve intendersi valido per tutti i pagamenti disposti a far data dal 01.01.14, con le sanzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs 231/2007.

Si ricorda che il citato art. 12 del D.L. 201/2011 aveva adeguato le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del D.Lgs 231/2007, all’importo di 1.000 Euro, importo al quale è stata ora prevista una eccezione. Il limite resta invece fissato a 1.000 Euro per le locazioni abitative di edilizia residenziale pubblica.

Da segnalare anche il comma 49 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 147/2013, il quale attribuisce ai comuni attività di monitoraggio finalizzata al contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative.

A tale scopo i comuni potranno avvalersi anche delle informazioni contenute nel Registro di anagrafe condominiale, obbligatorio come noto dopo l'entrata in vigore della Legge di riforma del condominio negli edifici di cui alla L. 220/2012.