Divieto assoluto di utilizzo del contante per il pagamento di locazioni abitative
La
Legge di Stabilità 2014 (L. 27.12.13, n. 147) ha stabilito al comma 50
dell'articolo unico, attraverso una modifica all'art. 12 del D.L.
201/2011 (cosiddetto decreto "Salva Italia", convertito in legge dalla L. 214/2011) concernente il limite della tracciabilità dei pagamenti, un divieto assoluto di utilizzo del contante per il pagamento di locazioni abitative.
In pratica i
pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative devono
essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo
l'uso del contante e assicurando la tracciabilità,
anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per
l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del
locatore e del conduttore. Fanno eccezione, seppure non se ne riesca a capire il motivo, i pagamenti relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il divieto deve intendersi valido per tutti i pagamenti disposti a far data dal 01.01.14, con le sanzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs 231/2007.
Si ricorda che il
citato art. 12 del D.L. 201/2011 aveva adeguato le limitazioni all’uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all’art. 49, commi 1, 5,
8, 12 e 13, del D.Lgs 231/2007, all’importo di 1.000 Euro, importo al
quale è stata ora prevista una eccezione. Il limite resta invece fissato
a 1.000 Euro per le locazioni abitative di edilizia residenziale
pubblica.
Da
segnalare anche il comma 49 dell'articolo unico della Legge di
Stabilità 147/2013, il quale attribuisce ai comuni attività di
monitoraggio finalizzata al contrasto all'evasione fiscale nel settore
delle locazioni abitative.
A
tale scopo i comuni potranno avvalersi anche delle informazioni
contenute nel Registro di anagrafe condominiale, obbligatorio come noto
dopo l'entrata in vigore della Legge di riforma del condominio negli
edifici di cui alla L. 220/2012.