Il Tribunale di Taranto si sofferma sui danni scaturenti dall'utilizzo di una parte comune e sulla ripartizione della responsabilità fra il condominio, il condòmino che ha l'uso esclusivo del lastrico solare, ditta appaltatrice dei lavori di pavimentazione del lastrico e direttore dei lavori.
Il fatto. I proprietari di due appartamenti, dopo aver subito danni ai loro immobili causati da infiltrazioni di acqua derivanti dal lastrico solare, citano in giudizio il condominio ed il proprietario dell'appartamento all'ultimo piano poiché titolare del diritto di uso esclusivo del terrazzo, nonché la ditta appaltatrice che aveva eseguito i lavori di pavimentazione.
Il condominio, una volta costituitosi in giudizio chiama in causa il direttore dei lavori, e dopo aver puntualizzato l'assenza di qualsiasi responsabilità a suo carico in merito all'accaduto, ribadisce invece la responsabilità di quest'ultimo in merito alla errata realizzazione dei lavori in questione.
Lo svolgimento del processo. Dopo aver constatato la legittimazione attiva e passiva della parti il Giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che ha accertato che le infiltrazioni causa dei danni oggetto di giudizio erano riconducibili ad una serie di ragioni così sintetizzabili:
La stessa Ctu, inoltre, aveva evidenziato che il posizionamento di una piscina sul terrazzo dell'ultimo piano, peraltro successivamente rimossa, non poteva essere considerata come l'unica causa dell'infiltrazione.
Dopo aver chiarito, quindi, l'entità del danno e le sue cause il Giudice nell'ambito della sentenza in commento si è confrontato con la non facile ripartizione della responsabilità fra i soggetti chiamati a rispondere dell'accaduto.
Nell'ambito del ragionamento seguito il Giudice, ha rilevato come due principali responsabili delle infiltrazioni subite dagli attori : il proprietario dell'appartamento all'ultimo piano titolare dell'uso esclusivo del terrazzo, ed il condominio e la loro responsabilità discenderebbe dall'articolo 2051 del codice civile norma che disciplina la responsabilità del custode.
In ragione di tale valutazione il giudice del Tribunale di Taranto ha stabilito che tanto il condominio quanto il condomino proprietario dell'appartamento all'ultimo piano e titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare, in quanto custodi del bene, avrebbero dovuto mantenere il terrazzo in uno stato idoneo che avrebbe evitato il verificarsi del danno dedotto in giudizio.
La responsabilità del condominio, a parere del Giudicante, non poteva essere esclusa dal fatto che uno dei condòmini era titolare del diritto d'uso esclusivo del lastrico solare, ed ad ulteriore conferma della responsabilità gravante sul condominio la sentenza in commento ha osservato che la stessa discende dal fatto che il terrazzo svolge una funzione di copertura dell'edificio ed in quanto parte comune il condominio è obbligato alla sua custodia ed alla sua adeguata manutenzione al fine di evitare infiltrazioni e danni per gli altri condomini.
L'entità della responsabilità gravante sul condominio e sul condòmino titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare va ripartita secondo i criteri sanciti dall'art. 1126 del codice civile e quindi peserà per 1/3 sul condòmino titolare del diritto di uso esclusivo e per i restanti 2/3 sul condominio.
Un discorso a parte, invece, è stato riservato per la responsabilità gravante sulla ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione del terrazzo e sul direttore dei lavori.
Per quanto concerne la loro posizione il Giudice del Tribunale di Taranto ha osservato che pur essendo certo che rispettivamente opere e condotta di tali soggetti possono collocarsi fra le concause del danno, gli stessi hanno recitato un ruolo minore nell'ambito delle circostanze che hanno determinato i danni in questione: anche in virtù del fatto che i lavori in questione erano stati effettuati ben cinque anni prima dell'accaduto e durante tale amplio arco temporale il condominio, in primis, avrebbe dovuto vigilare sullo stato di manutenzione del bene in custodia (lastrico solare).
Dopo aver effettuato tali considerazioni e dopo aver esattamente individuato la responsabilità e l'entità di danno di cui vari soggetti chiamati in causa sono stati chiamati a rispondere, la sentenza dispone che:
Fonte http://www.condominioweb.com/lavori-e-danni-da-infiltrazioni-chi-paga.11502#ixzz3L0nST9UO
www.condominioweb.com 05/12/2014