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Consulenza Superbonus; Presenza Personale Garantita; Assistenza ai condomini nella procedura per la sostituzione dell'amministratore; Procedure legali nei confronti dei morosi.
Il consiglio di condominio è una figura che ha sempre fatto parte della realtà di edifici complessi, che già in passato prevedevano l’istituzione di un consiglio dei condomini con funzioni consultive e di controllo dell’operato dell’amministratore.
Con la Legge di Riforma 220/2012 ha trovato, però, piena regolamentazione nel comma 2 dell’art. 1130bis (L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.)
Le funzioni del consiglio di condomini.
L’ultima frase dell’articolo citato è molto importante.
Essa, infatti, stabilisce che il consiglio ha solo due funzioni:
aiutare l’amministratore in determinati aspetti del suo incarico, soprattutto nell’aspetto contabile, visto che l’articolo 1130bis fa riferimento al rendiconto annuale.
svolgere funzioni di controllo sull’operato dell’amministratore.
I limiti del consiglio di condomini.
I limiti del consiglio sono che non può deliberare al posto dell’assemblea condominiale e che non può emettere pareri vincolanti per l’amministratore.
Quest’ultimo, infatti, è sottoposto solamente a quanto stabilito dalla legge e dall’assemblea.
E’ opportuno, quindi, che i condomini si rivolgano esclusivamente all’assemblea per deliberare su eventuali lavori straordinari, senza cercare di accorciare i tempi tramite il consiglio, le cui eventuali “delibere” non avrebbero alcun valore legale.