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Il controllo delle macchine e soprattutto dei sistemi di sicurezza sono stati introdotti con il DPR 547/55 e 303/56. Nel 1998 veniva pubblicata la prima “Direttiva Macchine” contrassegnata dalla sigla 98/37/CE, che obbligava a predisporre per ogni macchina costruita ed immessa sul mercato il Fascicolo Tecnico, il manuale di uso e manutenzione e la dichiarazione CE. In particolare nel fascicolo tecnico il costruttore doveva verificare ed indicare le modalità con cui era stato garantito il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza imposti dall’Allegato I della citata Direttiva. Tra gli altri adempimenti il costruttore era obbligato a fornire il Manuale di Istruzione nella lingua corrente del cliente utilizzatore. Nel 2009 è stata pubblicata la nuova “Direttiva Macchine”, contrassegnata dalla sigla 2006/42/CE, ed integrata nel D. Lgs. 17/10 in vigore dal 6 marzo 2010. Il citato D.Lgs. introduce specifiche sanzioni amministrative, oltre ovviamente a quelle già note, di natura amministrativa e penale, del T.U. 81/08 (ex 626/94), come modificato dal D.M. 106/09. L’obbligo di marcatura CE si estende a tutti i prodotti, destinati al mercato europeo, interessati dalle direttive che prevedono questa marcatura. Devono quindi essere marcati:
prodotti usati ed importati da altri Paesi al di fuori dello spazio Europeo;
prodotti modificati oltre l’ordinaria e straordinaria manutenzione;
tutti i nuovi prodotti immessi nello spazio Europeo, indipendetemente che siano stati costruiti in Paesi membri.
Con la Dichiarazione di Conformità il fabbricante dichiara che il proprio prodotto soddisfa i requisiti della/e direttiva/e applicabile/i. Per la “Direttiva Macchine” un solo fabbricante è responsabile della costruzione e della realizzazione della macchina. Ed è colui (oppure il suo Mandatario) che ne risponde dell’esecuzione delle procedure amministrative per l’intera fornitura.
Gli elementi essenziale a corredo di una macchina progettata conformemente alla “Nuova Direttiva Macchine” sono:
Fascicolo Tecnico;
Istruzioni per l’uso e manutenzione;
Marcatura CE apposta in un punto rappresentativo della macchina/impianto;
Dichiarazione di Conformità per la macchina/Impianto.
Per ogni macchina deve essere realizzato il fascicolo tecnico di costruzione. Tale documento, o meglio raccolta di documenti, deve essere conservato dal costruttore e tenuto a disposizione delle autorità per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione. Per sgomberare ogni dubbio interpretativo si evidenzia che il contenuto del fascicolo tecnico:
a) un disegno complessivo della macchina e gli schemi dei Circuiti di Comando;
b) disegni dettagliati accompagnati dai calcoli;
c) elenco dei RES, delle Norme e delle altre specifiche tecniche applicate alla progettazione;
d) descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi;
e) qualsiasi certificazione o relazione tecnica ottenuto da un organismo o laboratorio competente;
f) una copia del Manuale d’Uso e Manutenzione e Dichiarazione “CE” di Conformità.
Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio il costruttore, o suo mandatario nell’Unione Europea, deve attestare la conformità della macchina o del componente a quanto stabilito dalla direttiva; il tipo di dichiarazione varia a seconda se si tratta di un componente di sicurezza o una macchina, se la macchina deve essere installata in un’altra macchina ed infine se la macchina rientra o meno tra quelle dell’Allegato IV. Infine per poter apporre la marcatura CE occorre soddisfare tutte le altre direttive applicabili a quel tipo di macchina; ad esempio la Direttiva EMC e la Direttiva Bassa Tensione per macchine con equipaggiamento elettrico/elettronico, la direttiva recipienti in pressione per macchine che utilizzano recipienti in pressione e così via.
Gli obblighi del costruttore di una macchina si possono riassumere nel:
Predisporre il fascicolo tecnico che dovrà contenere i documenti indicati nell'Allegato V della Direttiva Macchine;
Redigere la dichiarazione CE di conformità secondo l'Allegato II.A della Direttiva Macchine;
Apporre la marcatura CE sulla macchina ai sensi del punto 1.7.3 dell'Allegato I della Direttiva Macchine.
In funzione delle varie tipologie di macchine esiste un intreccio di responsabilità fra fabbricanti, installatori ed utilizzatori (datori di lavoro) in materia di sicurezza delle macchine secondo quanto previsto dal D.L. 81/08 e s.m.i.
Il D.lgs 81/08 e s.m.i. configura responsabilità penali, mentre per la Direttiva Macchine le responsabilità sono solo di natura civile, ma possono avere effetti devastanti sul business, in quanto, in caso di accertata violazione, si può arrivare alla sospensione dell'attività dell'Azienda.