Gli impianti sportivi (piscina, campi da tennis, ecc.) e i relativi locali accessori sono di proprietà comune, sempre che non risulti diversamente dai titoli di proprietà. Le piscine condominiali sono soggette alla normativa di cui all’accordo Stato-Regioni del 16.1.2003 in ordine alla costruzione, manutenzione e vigilanza nonché alla regolamentazione degli aspetti igienico-sanitari. Sarà quindi compito dell’amministratore assumere precise informazioni presso la Regione competente per conoscere i provvedimenti adottati in materia. La delibera relativa alla costruzione ex novo di impianti sportivi deve essere approvata dall’unanimità dei condomini quando si tratti di installazione su parti comuni condominiali che verrebbero sottratte all’uso e al godimento dei condomini. Questo forse potrebbe essere un caso in cui applicare il nuovo art. 1117-ter C.C. introdotto dalla “riforma del condominio”. Per quanto riguarda gli impianti sportivi già esistenti, in genere il regolamento di condominio indica le modalità di utilizzo degli stessi (orari, accesso di estranei, ecc.) e i criteri di ripartizione delle spese. Normalmente la ripartizione avviene in base alle quote millesimali di tutti i condomini che abbiano diritto ad utilizzare gli impianti, e ciò indipendentemente dall’uso concreto e con esclusione di possibilità di esonero per rinuncia all’uso.