Pianerottolo comune: la Cassazione ammonisce i condòmini “disordinati”
Chi lascia i propri oggetti personali o la propria immondizia sul pianerottolo è passibile di una multa da parte del condominio.
In base all’articolo 1117 del Codice Civile il pianerottolo è quella parte del palazzo considerata comune, ovvero che appartiene a tutti i condomini in egual misura. In quanto spazio comune, il primo comma dell’art 1102 del Codice Civile ci informa che “ciascuno può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Il pianerottolo viene però spesso utilizzato come se fosse di pertinenza della propria abitazione, per questo molti condòmini ne fanno un uso “proprio” con personalizzazioni anche piuttosto invadenti: piante ornamentali, quadri attaccati, oggetti decorativi di vario tipo, fino ad arrivare all’odioso deposito della spazzatura. Non è neanche raro che, soprattutto negli ultimi piani, i condòmini si approprino dello spazio montando ringhiere sostenendo che quello spazio conduca solo alla loro abitazione.
La Cassazione, visti i sempre più numerosi casi di appropriazione degli spazi condominiali comuni, ha deciso di ammonire coloro che hanno il vizio di lasciare sul pianerottolo i propri oggetti, stabilendo che, qualora non si impegnassero a ritirarli tempestivamente, dovranno risarcire il condominio per i danni arrecati. Roberta Odoardi, direttore generale dell’Associazione National-Europea Amministratori d’Immobili (A.N.AMM.I), ha così commentato: “l’ultima sentenza della Cassazione è piuttosto interessante perché mette nero su bianco i presupposti giuridici di un principio sempre chiacchierato ma mai disciplinato, tanto che non è raro assistere a piccoli dispetti tra vicini che affogano le piante o rovinano il quadro per sollecitare il proprietario a rimuoverli”.
Come può essere considerata l’usanza che hanno in molti di depositare la spazzatura sul pianerottolo comune? Si tratta di una pratica legittima? La risposta varia a seconda dei condomini. Diciamo che, in linea generale, l’unico organo a cui spetta l’ultima parola sulle azioni dei condòmini è l’assemblea condominiale. Detto ciò, qualora non venga sollevata la questione durante l’assemblea, è possibile affermare che il deposito della spazzatura è lecito solo per un lasso di tempo molto breve, tale da non creare disturbo. Detto in altri termini, l’uso corretto del pianerottolo, senza il consenso preventivo dell’assemblea dovrebbe limitarsi al posizionamento di uno zerbino di fronte alla porta del nostro appartamento.