Studio Legale Lanza

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COMUNIONE LEGALE CONIUGI - PIGNORAMENTO IMMOBILE

La Corte di Cassazione civile con sentenza 6575/13 del 14/03/2013 ha stabilito chel'unica soluzione possibile in caso di pignoramento da parte di un creditore di uno dei due coniugi dell'immobile rientrante nel regime di comunione legale sia quella di procedere alla vendita coattiva dell'immobile e di attribuire al coniuge non debitore la metà della somma ottenuta dalla medesima vendita.
Ciò significa che anche il coniuge non debitore si trova colpito da un atto di pignoramento e coinvolto, quindi, nella stessa procedura esecutiva, salva la corresponsione della quota a lui spettante a seguito della vendita.