Legittimazione dell'amministratore a resistere in giudizio o ad impugnare la sentenza sfavorevole
L'amministratore del condominio,
nelle controversie non rientranti tra quelle che può
autonomamente proporre, non è legittimato a resistere in
giudizio per il condominio, o ad impugnare la sentenza a questo
sfavorevole, senza previa autorizzazione a tanto dell'assemblea dei
condomini, fermo restando peraltro che, qualora egli si sia
costituito in giudizio o abbia proposto l'impugnazione senza la
detta autorizzazione, il suo operato può essere ratificato
dall'assemblea - eventualmente anche in seguito all'assegnazione da
parte del giudice di un termine a tal fine, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. - derivandone, in
mancanza la inammissibilità della sua costituzione in giudizio
o della sua impugnazione.
Corte di Cassazione,
Sezione II, sentenza 23 agosto 2011, n.
17574 residente Oddo - Relatore
Bucciante - P.M. Fucci