Il fatto. La proprietaria di immobili ubicati in un complesso condominiale cita in giudizio il condominio evidenziando che l'amministratore condominiale le aveva chiesto il pagamento di somme per canoni di acqua, riferendosi a due verbali con cui l'assemblea: aveva ripartito fra tutti i condomini l'importo corrispondente ai consumi ed avevano preso in considerazione eventuali lavori da realizzare all'impianto che rilevava consumi esagerati.
La proprietaria di tali immobili, quindi, contestava la ripartizione in parti uguali fra i vari condomini di una somma superiore a tredicimila euro e la sua mancata convocazione alle relative assemblee.
A fronte dell'accaduto, l'attrice chiedeva che fossero dichiarate nulle o annullabili le delibere.
Il condominio convenuto, dal canto suo, si è costituito contestando che i criteri di ripartizione delle spese relative al consumo idrico era stato adottato per far fronte alla situazione di urgenza considerato che la società fornitrice del servizio idrico aveva notificato fatture inerenti consumi arretrati mai pagati, minacciando l'imminente sospensione della fornitura nell'ipotesi di mancato adempimento.
Pertanto per evitare tale disservizio l'assemblea aveva deliberato una ripartizione del debito con l'acquedotto pugliese in parti uguali fra tutti i condomini, conferendo incarico ad un tecnico che aveva riscontrato varie anomalie ad alcuni impianti privati.
In buona sostanza, quindi, l'assemblea aveva temporaneamente ripartito la spesa in parti uguali fra tutti i condomini, rinviando ad un momento successivo l'adozione del piano di riparto definitivo.
La sentenza. La sentenza del Tribunale di Bari che ha deciso la vicenda ha respinto le richieste formulate dall'attrice. (Tribunale di Bari, III sez. civ., 21.3.2017 n. 1831).
In particolare, in merito alla mancata convocazione all'assemblea, nel corso del giudizio la documentazione prodotta dal condominio dimostra chiaramente che l'avviso di convocazione all'assemblea era stato tempestivamente consegnato all'attrice.
E' stata dichiarata infondata, inoltre, anche la censura mossa dall'attrice alle delibere dell'assemblea che avrebbero, a suo dire, violato i criteri di ripartizione delle spese previste dal secondo comma dell'art. 1123 del codice civile.
A tal riguardo il Giudicante ha scrupolosamente ricostruito la vicenda evidenziando che l'Acquedotto pugliese nel 2003 aveva recapitato al condominio fatture per i consumi di quell'anno per un importo di oltre diciannovemila euro, puntualizzando che il pagamento dei consumi avrebbe dovuto esaurirsi entro il mese di febbraio 2004.
Persistendo in condominio in una situazione di morosità, l'Acquedotto nel 2004 ho ulteriormente sollecitato il pagamento delle fatture pregresse avvisando il condominio che in caso di persistente inadempimento avrebbe sospeso la fornitura.
A tal punto l'amministratore aveva convocato l'assemblea che, come già detto, ripartiva in parti uguali fra tutti i condomini il debito accumulato nei confronti dell'Acquedotto pugliese, rinviando il piano di riparto definitivo ad un secondo momento. A fronte di tale successione di eventi il tribunale di Bari ha chiarito che “ la deliberazione di ripartizione, in via provvisoria del debito residuo in parti uguali fra tutti i condomini, rinviando ad un momento successivo l'adozione del riparto definitivo, giammai può ritenersi illegittima attesa proprio l'eccezionalità della situazione determinatasi e, in particolare, l'urgenza di reperire fondi per sanare la morosità onde scongiurare la sospensione della fornitura da parte dell'ente fornitore”.
Ad ulteriore conferma della correttezza dell'operato del condominio è stato evidenziato dal provvedimento in commento che, come dettagliatamente dimostrato dall'ente di gestione nel corso del giudizio, dopo aver fatto fronte con le delibere impugnate alla situazione d'urgenza l'assemblea ha successivamente deliberato il piano di riparto definitivo delle passività in misura proporzionale ai consumi individuali. Alla luce di tali circostanze la sentenza si è conclusa con il rigetto delle richiesta dell'attrice che ha contestato il riparto in parti uguali fra tutti i condomini degli arretrati accumulati per i consumi idrici e con la sua condanna al pagamento delle spese sostenute dal condominio convenuto.
In conclusione, quindi, deve considerarsi legittima la delibera che ripartisce le spese per i consumi idrici arretrati in parti uguali fra tutti i condomini, senza il rispetto del criterio previsto dal secondo comma dell'art. 1123 del codice civile che sancisce il principio della ripartizione della spesa in proporzione al consumo, nel momento in cui si verifica, come nel caso di specie, una situazione d'urgenza (sospensione della fornitura).
Fonte: www.condominioweb.com