STUDIO CARPUTO

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Impugnazione delle delibere

La delibera è nulla quando il vizio che la inficia è insanabile: per esempio se è priva degli elementi essenziali, se incide su diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di un condomino senza il suo consenso, se cade su un oggetto impossibile o illecito (ossia contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume: per esempio la realizzazione di un’opera abusiva), o che non rientra nella competenza dell’assemblea. Lo stesso dicasi se la delibera viene approvata a maggioranza anziché con la richiesta unanimità. La delibera nulla può essere impugnata senza limite di tempo.

Si ha annullabilità della delibera quando il vizio che la inficia è meno grave; di conseguenza essa diventa valida se non viene impugnata, pena decadenza, entro trenta giorni; il termine decorre dalla data della delibera per i dissenzienti e dalla comunicazione per gli assensi. È annullabile, per esempio, la delibera adottata da una maggioranza inferiore a quella prevista dalla legge o dal regolamento, o in presenza di un ordine del giorno incompleto, oppure se non è stato rispettato il termine di convocazione di almeno cinque giorni previsto dall’articolo 66 (disposizioni di attuazione e transitorie dei Codice Civile), o se non sono stati convocati tutti i condomini. Le delibere dell|’assemblea possono essere impugnate dai condomini assenti e da quelli che hanno votato contro. La Cassazione ha precisato che, nel caso di delibera nulla, questa può essere impugnata anche dal condomino che ha votato a favore, a meno che con il proprio voto non abbia assunto o riconosciuto una sua personale obbligazione. Se invece si tratta di delibera annullabile, il condomino che ha votato a favore non è ammesso a proporre impugnazione. La delibera può essere impugnata anche dal condomino allontanatosi prima della votazione.


La delibera può essere impugnata da ë condomini che non abbiano votato in maniera conforme a essa, quindi anche dal condomino presente che si sia astenuto, non avendo questi, nella sostanza, approvato la decisione.
La delibera non può essere impugnata dal condomino che abbia delegato altro condomino a partecipare se il delegato ha votato in senso favorevole alla delibera.

L’impugnazione deve essere proposta davanti ai giudice, per cui non può essere sostituita da una contestazione scritta inviata all’amministratore.