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Dalla Gazzetta Ufficiale arrivano le prime disposizioni della nuova Legge di Stabilità 2016. I tributi locali sono al centro dell’attenzione di questa prima tranche di innovazioni. Di seguito un breve riepilogo per chi volesse tenersi aggiornato:
Sugli immobili concessi in comodato d’uso ai figli d’ora in avanti sarà applicata una riduzione del 50% sull’IMU, (stando al comma nr.10). La disposizione entrerà in vigore per tutti gli immobili non considerati di pregio (ne saranno esclusi quindi quelli facenti parte delle categorie A/1 – abitazioni di tipo signorile -, A/8 – abitazioni site in ville -, ed A/9 – castelli o palazzi che abbiano valore dal punto di vista storico o artistico – ), e solo se l’usufruttuario effettivo del bene immobile è un discendente in linea diretta entro il primo grado di parentela del proprietario che offre l’unità immobiliare. Un altro fattore importante perché la riduzione venga applicata è il seguente: il discendente del proprietario deve dichiarare di utilizzare l’immobile in questione come sua abitazione principale (attenzione quindi alle note e ai dati indicati dalla visura catastale online, che di tanto in tanto può riportare vecchie informazioni risultanti da un precedente aggiornamento). Infine, al fine del beneficio è necessario che il contratto in comodato sia registrato e che il comodante non risulti in possesso di altri immobili in questo paese.
L’art. 11 del DLGS 23/2011 che prevede il versamento di un’imposta municipale secondaria a partire dal 2016 (IMUS) verrà abrogato. È molto probabile che quest’abrogazione sia stata considerata per riuscire ad alleggerire il peso delle imposte in vista della nuova Riforma del Catasto, che non sembra però possa decollare prima della fine del 2016. A tutti gli scettici ricordiamo che il Governo ha ufficialmente iniziato a modificare la struttura preesistente del Catasto introducendo all’inizio del mese di dicembre 2015 i metri quadrati in visura catastale on line.
La Tassa sui servizi indivisibili, meglio nota come TASI, sarà abolita per le abitazioni principali (se non di categoria A/1. A/8 o A/9).
Cambia anche la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni: il nuovo criterio applicato, il criterio medio-ordinario, si attiene al principio che “chi inquina paga”, come sancito dall’art.14, direttiva nr. 2008/2009. Nell’applicazione della TARI d’ora in avanti non si terrà conto soltanto dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti, ma anche di tante condizioni che aiuteranno a determinare una maggiore equità nell’imposizione del tributo. Ricordiamo che per il calcolo della base imponibile TARI la visura catastale online indica i metri quadrati utili ai fini TARI, ma che per non incorrere in scocciature, è sempre bene controllare che tra visura e planimetria catastale online non vi siano difformità di dati.
Modificando l’art.13 comma 2, lettera A del DL 201/2011, si sancisce che l’IMU non sarà applicata ad immobili facenti parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a quelli adibiti ad abitazione principale e a relative pertinenze dei soci assegnatari (anche se destinate a studenti universitari).
Per l’anno 2016 le leggi regionali e le deliberazioni comunali saranno soggette ad un blocco dei tributi locali e addizionali, stando a quanto sancito dal comma 26. Nessun aumento dei tributi in vista per l’anno corrente, a quanto pare, ma solo per quelli previsti da aliquote applicabili per l’esercizio 2015. Ai Comuni viene inoltre impedita la facoltà di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità (sancita dall’art. 23, comma 7, del DL 83/2012). Questa novità rientra nel quadro del comma 739 della legge di stabilità, ma non avrà effetto purtroppo sui Comuni che abbiano fatto richiesta per avvalersi della facoltà di aumentare le tariffe prima dell’entrata in vigore di questa norma abrogativa.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il manuale gratuito dedicato alla visura catastale online.