Derattizzazione e deblattizzazione in condominio: chi deve pagare tra conduttore e proprietario? Fonte http://www.condominioweb.com/a-chi-spettino-le-spese-per-le-famigerate-deblattizzazione-e-deratt
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Questo il primo
comma dell’art. 1123 c.c. che rappresenta un caposaldo della
ripartizione delle spese in condominio. Nei rapporti con la compagine
deve pagare sempre il proprietario (o nei casi in cui c’è
l’usufruttuario). In questo contesto s’inserisce la figura del
conduttore dell’unità immobiliare ubicata in condominio. Egli, che per
legge deve corrispondere al proprietario alcune spese condominiali, è
però obbligato solamente nei confronti di quest’ultimo. In tal senso è
unanime il convincimento della Cassazione secondo la quale la legge “
disciplina i rapporti tra il locatore ed il conduttore, senza innovare
in ordine alla normativa generale sul condominio negli edifici, sicché
l'amministratore ha diritto - ai sensi del combinato disposto degli
artt. 1123 cod. proc. civ. e 63 disp. att. stesso codice - di riscuotere
i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i
servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun
condominio, restando esclusa una azione diretta nei confronti dei
conduttori delle singole unità immobiliari (Cass., Sez. II, 14 luglio
1988, n.4606; conf. Cass., Sez III, 27 novembre 1989, n. 5160). Posto
che la legge cosiddetta dell'equo canone riguarda esclusivamente i
rapporti tra il locatore ed il conduttore originati dal contratto di
locazione, non incide sulla normativa del condominio negli edifici e,
quindi, non riguarda i rapporti, che intercorrono tra l'amministratore
del condominio ed i singoli partecipanti; appurato che le spese
condominiali, per le quali è causa, afferivano ai contributi previsti
dall'art. 9 comma 1 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 dei quali, nei
confronti del condominio, rispondono immediatamente i condomini; tutto
ciò considerato, correttamente l'amministratore ha richiesto il
pagamento degli oneri condominiali direttamente ai proprietari degli
immobili siti nell'edificio in condominio e non al conduttore”.
(Cass. 12 gennaio 1994 n. 246). Ciò per quanto concerne i rapporti tra
le parti. Nello specifico, invece, è utile comprendere a chi spettino
le spese per le famigerate deblattizzazione e derattizzazione, insomma
quegli interventi che dovrebbero garantire l’assenza di topi e
scarafaggi. L’art. 9 della legge n. 392/78, ai primi due commi,
specifica che: “ Sono interamente a carico del conduttore, salvo
patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al
funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla
fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine,
nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio
di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per
cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
In questo contesto non v’è dubbio nell’affermare che le spese di
disinfestazione (nella loro accezione più generica) spettino al
conduttore che usufruisce direttamente del servizio finalizzato ad una
migliore vivibilità degli spazi comuni e delle porzioni di piano di proprietà esclusiva. Fonte http://www.condominioweb.com/a-chi-spettino-le-spese-per-le-famigerate-deblattizzazione-e-derattizzazione.1128#ixzz37jTnqZey www.condominioweb.com