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Manovra Ferragosto

La manovra “di ferragosto” aumenterà anche l’aliquota dell’Iva ordinaria. Il decreto 183/2011, meglio conosciuta come “manovra di ferragosto”, nel momento in cui verrà convertito in legge, apporterà novità in molti campi. In questo articolo ci interesseremo della variazione dell’Iva ordinaria che aumenterà di 1 punto percentuale passando, quindi, dal 20% al 21%. Mentre restano invariate le altre aliquote Iva del 10% e del 4%. Pertanto, le operazioni che si considerano effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. 138/2011, dovranno rispettare la nuova aliquota del 21%. Sarà allora importante individuare con precisione il momento di effettuazione dell’operazione, che varia in base alla tipologia di operazione che viene posta in essere. Infatti, se l’operazione viene effettuata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione si applica l’Iva al 20%. Di seguito elencheremo alcune operazioni, individuando il preciso momento di effettuazione dell’operazione stessa, in quanto, solo quando l’operazione viene effettuata l’Iva diventa esigibile e scattano tutti i relativi obblighi, come: fatturazione, registrazione dell’operazione, liquidazione Iva e versamento dell’imposta. Per le operazioni di cessione di immobili, l’operazione si considera effettuata al momento della stipula dell’atto. Quindi, se l’atto viene stipulato prima della conversione in legge del decreto 183/2011, si applicherà l’Iva al 20%. Se l’atto viene stipulato dopo, la conversione in legge del decreto in oggetto, si applicherà l’Iva al 21%. Quando si cedono beni mobili il momento impositivo equivale al momento della consegna del bene o della spedizione. Se la consegna o la spedizione avvengono prima della conversione in legge del decreto 183/2011 si applicherà l’Iva al 20%. Se la consegna o la spedizione avvengono dopo la conversione in legge del decreto si applicherà l’Iva al 21%. Le prestazioni di servizio si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo. Quindi, se il pagamento della prestazione avviene prima, della conversione in legge del decreto 183/2011, si applicherà l’Iva al 20%. Se il pagamento della prestazione avviene dopo, la conversione in legge del decreto in oggetto, si applicherà l’Iva al 21%. Se la prestazione di servizio è a carattere periodico o continuativo, la prestazione si considera effettata alla fine del mese successivo a quello in cui sono rese. Le operazioni ad esigibilità differita, quindi le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, di enti pubblici, università, enti ospedalieri ecc., si considerano effettuate al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Anche in questo caso, se la prestazione avviene prima, della conversione in legge del decreto 183/2011, si applicherà l’Iva al 20%. Se la prestazione avviene dopo, la conversione in legge del decreto in oggetto, si applicherà l’Iva al 21%. Se il decreto verrà convertito in legge, i commercianti al minuto e i soggetti assimilati, che non hanno l’obbligo di emettere fattura perché intrattengono rapporti con privati, avranno un solo metodo per determinare il loro corrispettivo al netto dell’imposta (scorporo dell’Iva). Essi potranno solo utilizzare il metodo matematico, cioè dividere il corrispettivo per 121, 110 o 104 a secondo dell’aliquota Iva, al 21%, 10% o 4% e poi moltiplicare il risultato per 100. Inoltre, nel mese di conversione del decreto legge in legge, i dettaglianti avranno due colonne in cui indicare i corrispettivi, la prima per i corrispettivi con Iva al 20% e la seconda per i corrispettivi con Iva al 21%. Verrà così eliminato il metodo c.d. “delle percentuali di scorporo” che determinava l’imponibile con lieve approssimazione. Ribadiamo, quindi, che è possibile utilizzare solo il metodo matematico che permette di ottenere risultati precisi. Ricordiamo che l’incremento dell’aliquota dovrà essere applicato alle operazioni effettuate a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Quindi, fin quando il decreto 183/2011 non verrà convertito in legge e non sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’aliquota Iva da applicare rimarrà del 20%. Dalle 24 ore dopo la pubblicazione bisognerà modificare la fatturazione e l’annotazione dei corrispettivi.

Palermo, lì 14/09/2011 Denia Carollo e Angelo Pisciotta.