CERTIFICAZIONE - IMPIANTI ELETTRICI Barreca Giovanni Luca

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VENDITA IMMOBILE OBBLIGO CERTIFICATO ELETTRICO SI O NO ? CHE CONFUSIONE

Avete navigato su molti siti e non avete trovato la risposta, le agenzie immobiliari vi dicono che non occorre, che la legge è stata abrogata ecc … e allora perché sempre più notai si impuntano e la richiedono ! Alla fine di questo trafiletto troverete la risposta alla fatidica domanda: “occorre o non occorre il certificato elettrico in una vendita immobiliare ? “ Partiamo subito con un breve sunto delle normative riguardanti gli impianti elettrici, facendo chiarezza su cosa è stato abrogato e cosa invece è ancora in vigore.1° Legge 186 del 1968 ancora in vigore che dice : tutti gli impianti elettrici anche di civile abitazione devono essere eseguiti a regola d’arte ed indica che la regola d’arte equivale a seguire le norme CEI. Bene a questo punto chi può dire che un impianto è stato realizzato secondo norma CEI se non si ha in mano alcuna documentazione ? 2° Legge , la famosa 46 del 1990 quasi del tutto abrogata tranne tre articoli che dice : tutti gli impianti elettrici eseguiti dopo il 1991 devono avere obbligatoriamente la dichiarazione di conformità che attesta che l’impianto è stato fatto secondo norma CEI quindi a regola d’arte. Questo documento è un aiuto per il proprietario perché lo svincola dalla responsabilità penale e civile in caso di danni a terzi, dovuti a mal funzionamento dell’impianto. E’ esattamente quel documento di cui la legge 186 del 1968 precedentemente descritta necessita.3° Legge (decreto ministeriale), quella che ha creato più confusione di tutte, la DM 37 del 2008 che dice la stessa cosa della 46/90 , cioè tutti gli impianti devono essere eseguiti a regola d’arte e tutti devono possedere la dichiarazione di conformità, questo è stato esteso a tutti gli impianti anche quelli radiotelevisivi. E’ stato introdotto inoltre un ulteriore aiuto per il proprietario dell’impianto, sempre per svincolarsi dalla responsabilità civile e penale; cioè poter fare eseguire una perizia da tecnico abilitato e certificare che l’impianto sia stato eseguito secondo norme CEI e quindi in accordo con la 186 del 1968 vista precedentemente. Questo è di fondamentale importanza poiché adesso c’è la possibilità per tutti gli impianti fatti prima del 1991 , che non hanno alcuna documentazione, di poter essere certificati mediante documentazione scritta che l’impianto è stato fatto a norma. La legge inoltre ha voluto fornire ancora un ulteriore aiuto, dicendo che anche gli impianti eseguiti dopo il 1991 fino al 2008 che non avessero la dichiarazione di conformità (obbligatoria) di poter lo stesso essere sanati, sempre in seguito ad una perizia da tecnico abilitato. E qui ci fermiamo, lo stato dice: “adesso dopo il 2008 non voglio sentir ragione, l’impianto deve essere fatto da azienda in regola (non più cugini, parenti, amici ecc.. ) , che rilasci la dichiarazione di conformità !!! “ La stessa legge all’art. 7 definisce anche i requisiti che il tecnico abilitato deve avere, cioè perito o ingegnere con iscrizione al relativo albo per almeno 5 anni , quindi non è detto che il semplice elettricista abbia i suddetti requisiti. E adesso veniamo al famoso art. 13 che ha generato tanta confusione, poiché e rimasto in vigore solo un paio di mesi, che diceva: Ogni immobile per essere venduto deve avere allegato all’atto la certificazione dell’impianto , pena l’impossibilità della vendita stessa ! Capirete che questo articolo creò non pochi problemi, visto che quasi nessuno aveva alcuna documentazione, così d’urgenza con il Dl. 112/2008 è stato abrogato ( ma solo l’art.13 !!!) Adesso tutti erano più contenti, alcuni esperti del settore , ma non esperti in normative ,andavano dicendo in giro che il certificato dell’impianto elettrico non era più obbligatorio. SBAGLIATISSIMO !!! Perché non è più obbligatorio presentarlo al momento del rogito, ma ciò non vuol dire che l’impianto non debba essere più a norma, ed è stato proprio per questa ragione che il ministero dello sviluppo si è pronunciato chiarendo che: anche se l’art. 13 è stato abrogato, l’acquirente è comunque tutelato dalla mancata messa a norma degli impianti, sulla base delle garanzie previste dal codice civile, in particolare dagli art.1375 (il contratto deve essere eseguito secondo buona fede) , art.1490 (il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi) , art.1491 (la garanzia è esclusa se i vizi erano facilmente conoscibili dall’acquirente ).In conclusione , non occorre una scienza per capire che un possibile acquirente che non se ne intende di impianti elettrici, non può accorgersi di possibili vizi anche gravi ( che potrebbero portare anche alla morte !! ) , ne’ tantomeno il venditore può garantire l’assenza di vizi , almeno che non possegga idonea documentazione che certifica l’impianto eseguito secondo la regola d’arte. E’ presto detto che un qualsiasi atto di vendita possa essere in seguito annullato sulla base di questi articoli, soprattutto per l’art.1490 , poichè l’unico modo per garantire l’impianto elettrico a norma accettato in sede giuridica, è la certificazione elettrica, ovvero la dichiarazione di conformità oppure la D.I.R.I (dichiarazione di rispondenza alla norma) eseguita da tecnico abilitato secondo art.7 DM 37/08). Abbiamo preferito dare questa spiegazione dettagliata con i relativi articoli , in modo tale che anche voi possiate andare a verificare, poiché in giro di chiacchiere se ne sentono tante, ma mai avvallate da art. di legge, noi oggi ve li abbiamo forniti. Chiedeteci pure un preventivo per certificare l’impianto, con una spesa non troppo onerosa , potrete dormire sereni la notte, che un domani nessuno potrà impugnare l’atto ed annullarlo.