Il giorno 10/12/2012 il GIP (Giudice per le indagini
preliminari) del Tribunale di Milano, ha emesso un’ordinanza interessante, ha
applicato in una sentenza di condanna la misura cautelare prevista dall’art.
282 bis del codice di procedura penale (c.p.p.) disponendo l’allontanamento
dalla casa familiare di una persona che compiva atti persecutori nei confronti
di altre persone residenti nello stesso stabile ma non conviventi.
Quali sono gli aspetti rilevanti:
a)Gli
atti persecutori ex art. 612 bis codice penale (c.p.) vengono contemplati anche
nel caso in cui le minacce e/o le molestie siano recate in danno di più
persone, costituendo per le stesse motivo di stress e ansia non essendo
richiesto ai fini della continuità della condotta, che gli atti persecutori
siano diretti sempre nei confronti della stessa persona. Vale a dire che dalla
continuazione di tali atti persecutori, ne derivi per ogni vittima quel
“turbamento” indicato nella norma del codice penale.
b)La
misura cautelare prevista dall’art. 282 del c.p.p. (allontanamento dalla casa
familiare) si applica per ogni genere di reato, non solamente per i fatti commessi in ambito interfamiliare, essendo
più favorevole (pro reo), in termini di limiti alla libertà personale della
misura che altrimenti sarebbe il divieto di dimora nel territorio di un certo
comune (ex art. 283 c.p.p.).
L’ordinanza di cui si parla è stata
emessa nei confronti di una condomina che ripetutamente
e senza alcun motivo aveva molestato, minacciato e aggredito (fisicamnente
e verbalmente) nonché insultato alcuni condomini del suo stabile.
Tale comportamento , ha integrato
l’art. 612 bis del c.p. con l’ordinanza del 10/12/2012 il Giudice di Milano ha
richiamato anche precedenti sentenze della Cassazione sentenza 07/04/2011
n°20895 per il reato previsto dall’art.612 c.p. precisando che tale reato può
configurarsi anche quando gli atti arrechino offesa a diverse persone abitanti
nello stesso edificio condominiale, provocando il turbamento di ciascuna di
esse.
Il Gip ha precisato che solamente
disponendo l’allontanamento dalla casa familiare le condotte moleste poste in
essere dalla donna (sia di giorno che di notte) nella propria abitazione, ma
anche e soprattutto nelle parti comuni dello stabile, sarebbero cessate.
Secondo quanto precisato dal Gip
nell’ordinanza, la misura cautelare ex art. 282 bis c.p.p., può trovare
applicazione non solo in relazione a reati differenti da quelli commessi in
ambito familiare e all’inteerno dell’abitazione, ma anche al fine di tutelare persone non coabitanti nella stessa
abitazione (sul punto confronta Cassazione penale, sez. VI, 15/04/2012 n°
17788; Cassazione penale, sez. VI del 04/02/n°25607)