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VICINI MOLESTI? C’E’ L’OBBLIGO DI ALLONTANAMENTO

Il giorno 10/12/2012 il GIP (Giudice per le indagini preliminari) del Tribunale di Milano, ha emesso un’ordinanza interessante, ha applicato in una sentenza di condanna la misura cautelare prevista dall’art. 282 bis del codice di procedura penale (c.p.p.) disponendo l’allontanamento dalla casa familiare di una persona che compiva atti persecutori nei confronti di altre persone residenti nello stesso stabile ma non conviventi.

Quali sono gli aspetti rilevanti:

a)      Gli atti persecutori ex art. 612 bis codice penale (c.p.) vengono contemplati anche nel caso in cui le minacce e/o le molestie siano recate in danno di più persone, costituendo per le stesse motivo di stress e ansia non essendo richiesto ai fini della continuità della condotta, che gli atti persecutori siano diretti sempre nei confronti della stessa persona. Vale a dire che dalla continuazione di tali atti persecutori, ne derivi per ogni vittima quel “turbamento” indicato nella norma del codice penale.

b)      La misura cautelare prevista dall’art. 282 del c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) si applica per ogni genere di reato, non solamente per i fatti commessi in ambito interfamiliare, essendo più favorevole (pro reo), in termini di limiti alla libertà personale della misura che altrimenti sarebbe il divieto di dimora nel territorio di un certo comune (ex art. 283 c.p.p.).

L’ordinanza di cui si parla è stata emessa nei confronti di una condomina che ripetutamente e senza alcun motivo aveva molestato, minacciato e aggredito (fisicamnente e verbalmente) nonché insultato alcuni condomini  del suo stabile.

Tale comportamento , ha integrato l’art. 612 bis del c.p. con l’ordinanza del 10/12/2012 il Giudice di Milano ha richiamato anche precedenti sentenze della Cassazione sentenza 07/04/2011 n°20895 per il reato previsto dall’art.612 c.p. precisando che tale reato può configurarsi anche quando gli atti arrechino offesa a diverse persone abitanti nello stesso edificio condominiale, provocando il turbamento di ciascuna di esse.

Il Gip ha precisato che solamente disponendo l’allontanamento dalla casa familiare le condotte moleste poste in essere dalla donna (sia di giorno che di notte) nella propria abitazione, ma anche e soprattutto nelle parti comuni dello stabile, sarebbero cessate.

Secondo quanto precisato dal Gip nell’ordinanza, la misura cautelare ex art. 282 bis c.p.p., può trovare applicazione non solo in relazione a reati differenti da quelli commessi in ambito familiare e all’inteerno dell’abitazione, ma anche al fine di tutelare persone non coabitanti nella stessa abitazione (sul punto confronta Cassazione penale, sez. VI, 15/04/2012 n° 17788; Cassazione penale, sez. VI del 04/02/n°25607)

Fonte Altalex.