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Impianti di videosorveglianza condominiale: maggioranze e limiti

Per poter installare un impianto di videosorveglianza all’interno delle parti comuni del condominio è ora necessaria [1] l’approvazione, da parte dell’assemblea, con la seguente maggioranza: vi deve essere un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno la metà del valore in millesimi dell’edificio [2].

Vi sono però una serie di delicati aspetti da non trascurare.

Viene innanzitutto in considerazione il problema, ancora irrisolto, della tutela della riservatezza degli eventuali inquilini con contratto di affitto, che non hanno titolo per esprimere la propria volontà in assemblea.

Resta poi il problema del rispetto della normativa sulla privacy che non può essere sacrificata nonostante la suddetta maggioranza assembleare.

Il Codice sulla riservatezza dei dati personali [3], infatti, subordina sempre l’utilizzo dei dati sensibili a una serie di principi generali: liceità, necessità, proporzionalità e finalità (in base al quale i dati trattati devono essere pertinenti e non eccedenti).

Il principio di necessità esclude l’utilizzo di dati di persone identificabili se le finalità del trattamento possono essere realizzate pure con l’impiego solo di dati anonimi.

Dall’altro lato il principio di proporzionalità richiede che l’installazione delle telecamere venga decisa solo in presenza di rischi reali e non affrontabili in maniera adeguata mediante idonei accorgimenti di natura diversa, come la presenza di custodi, l’installazione di porte blindate, di sistemi di allarme e simili.

Resta comunque l’obbligo dell’apposizione di cartelli di segnalazione visibili anche di notte. I dati registrati, poi, possono essere conservati per un periodo di tempo limitato (due giorni). Infine l’inquadratura delle telecamere può essere rivolta solo alle zone comuni (pertanto non può estendersi fuori il pianerottolo o sulla strada pubblica o in direzione dell’uscio delle porte dei singoli condomini).

Qualora, nei casi concreti, questi principi risultassero violati, la sola maggioranza prevista dal codice civile per l’installazione (come specificata sopra) non varrebbe comunque a rendere legittimo un impianto di videosorveglianza, in quanto in contrasto con le garanzie costituzionali e con il codice della privacy.

[1] Art. 1122-ter cod. civ.

[2] Art. 1136 secondo co., cod. civ.

[3] D. Lgs. n. 196/03.

articolo tratto da:

http://www.laleggepertutti.it/47734_impianti-di-videosorveglianza-condominiale-maggioranze-e-limiti